Caro materiali: in gazzetta il DM con le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi
Sulla G.U. del 28 ottobre 2021, Serie Generale n. 258 è stato pubblicato il Decreto 30 settembre 2021, del MIMS, finalizzato a definire le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, previsto dall’art.1-septies, co. 8, del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021.
Suggerimento n. 690/34 del 2 novembre 2021
L’art. 1-septies ha introdotto una speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021 (v. ns. Suggerimento n. 512/25 del 28 luglio 2021) prevedendo, altresì, l’istituzione di uno specifico Fondo presso il MIMS, con una dotazione di € 100 milioni per l’anno 2021.
Si ricorda che le stazioni appaltanti, al fine di far fronte agli adeguamenti dovuti alle imprese, ai sensi del co. 6 dell’art. 1-septies, devono ricorrere, nell’ordine, alle seguenti misure:
- il 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico;
- eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
- i ribassi d’asta;
- somme disponibili relative ad altri interventi, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.
Le Amministrazioni che non siano in grado di coprire l’importo degli adeguamenti dovuti alle imprese con risorse proprie, in quanto insufficienti, possono accedere al Fondo.
Il DM in commento detta pertanto le regole per garantire che l’accesso al Fondo sia paritario per tutte le dimensioni di impresa (piccole, medie e grandi), nonché per assicurare proporzionalità nell’assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CATEGORIE DI IMPRESA
Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 1 del DM, il Fondo di € 100 milioni è ripartito tra le 3 categorie di imprese - piccole, medie e grandi - come di seguito specificato:
- € 34 milioni alle Piccole Imprese: intendendosi per tali le imprese che si qualificano in gara (nel caso di importo inferiori a 150 mila euro), oppure hanno un’attestazione SOA fino alla Classifica II (516 mila di euro);
- € 33 milioni alle Medie Imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un’attestazione SOA dalla III alla VI classifica (da euro 1 mln a 10,3 mln);
- € 33 milioni alle Grandi Imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un’attestazione SOA nella VII o nella VIII classifica (per importi superiori a euro 15,5 mln).
Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse nella categoria di appartenenza in ragione della propria qualificazione SOA, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.
Nel caso dei RTI ciascun raggruppamento concorre in ragione della qualificazione posseduta dall’impresa mandataria.
ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ALLE AMMINISTRAZIONI
Le Amministrazioni interessate dovranno inviare al MIMS la richiesta di accesso al Fondo entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto di rilevazione delle variazioni – atteso originariamente per il 31 ottobre ma non ancora, ad oggi, emanato - unitamente alle istanze di compensazione ricevute dalle imprese ritenute ammissibili.
Per ciascuna richiesta dovrà essere, altresì, inviata:
- la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa unitamente all’istanza di compensazione;
- l’attestazione dell’importo definitivo ammesso a compensazione, secondo i criteri della categoria di appartenenza;
- una dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie proprie per far fronte al pagamento delle compensazioni.
Le risorse verranno assegnate alle amministrazioni richiedenti in ragione dell’importo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.
Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo superi la quota assegnata a ciascuna categoria di impresa, verrà attuata una partecipazione di tipo proporzionale alla distribuzione delle risorse. In questo caso, la percentuale di partecipazione sarà determinata rapportando l’ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all’importo complessivo delle richieste di accesso alla medesima categoria.
Le amministrazioni applicheranno la percentuale così calcolata per ogni istanza di compensazione.
CORRESPONSIONE DELLE RISORSE ALLE IMPRESE
Il MIMS provvederà a comunicare alle amministrazioni richiedenti l’assegnazione delle risorse, affinché possano procedere al pagamento delle compensazioni a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.
Nel caso dei RTI le risorse saranno assegnate all’impresa mandataria, che provvederà alla ripartizione pro quota tra le varie associate, sulla base di accordi tra le medesime assunti.
In ogni caso, l’assegnazione delle risorse alle amministrazioni richiedenti sarà pubblicata sul sito internet del MIMS.
Il testo dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 conv. con L. n. 106/2021 e il DM MIMS del 30 settembre 2021 sono reperibili in allegato.