Calendario divieti di circolazione veicoli pesanti anno 2020

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato il calendario 2020 relativo ai divieti di circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti con massa complessiva massima autorizzata maggiore di 7,5 tonnellate.

Suggerimento n. 1/1 del 2 gennaio 2020


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il D.M. n. 578 del 12 dicembre 2019 contenente i divieti di circolazione per i veicoli pesanti previsti per l’anno 2020.

Per il nostro settore i divieti e le limitazioni di circolazione sono riferiti ai mezzi d’opera (autocarri o autobetoniere) e agli autotreni e autoarticolati adibiti al trasporto di cose oppure al trasporto esclusivo di macchine operatrici.

I divieti riguardano la circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

L’art. 2 del decreto in parola contiene la tabella con l’elenco dei giorni del 2020 nei quali è vietata la circolazione (vedi allegato).

Dette disposizioni non si applicano all’interno dei centri abitati, tuttavia a livello dei singoli Comuni è consigliabile verificare se il Sindaco, tramite apposite ordinanze, abbia fissato ulteriori limitazioni e/o divieti alla circolazione stradale.

 

POSSIBILITA’ DI CIRCOLAZIONE IN DEROGA CON APPOSITE AUTORIZZAZIONI

Per motivi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza è possibile inoltrare alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo la richiesta di circolazione in deroga (ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto).

Tra i casi nei quali è prevista la circolazione in deroga riportati all’art. 9 del decreto, segnaliamo quelle di interesse per il nostro settore:

- trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

- trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;

- circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

- altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

L’art. 9 comma 2 del decreto stabilisce che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro

 

PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 9, come previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto, i soggetti interessati, almeno 10 giorni prima della data prevista per la partenza, possono presentare le istanze alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di partenza del viaggio oppure alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo dove ha sede l’impresa.

Si precisa che la Prefettura, al fine del rilascio della citata autorizzazione in deroga, deve necessariamente esaminare e valutare le condizioni della richiesta, pertanto è fondamentale allegare specifica documentazione che comprovi dette necessità.

Per specifica documentazione si intende ogni documento ritenuto utile a dimostrare l’assoluta necessità ed urgenza del trasporto da effettuare, come ad esempio le date di inizio e fine previste per il cantiere, la data precisa in cui verrà effettuato il trasporto eccezionale, la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in deroga.

L’inizio del viaggio può avvenire solo ed esclusivamente se la Prefettura competente ha rilasciato preventivamente l’autorizzazione (art. 11 del decreto).

Il trasporto delle merci pericolose (quali gli esplosivi utilizzati in edilizia) è vietato indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati nella predetta tabella, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi dal 23 maggio al 6 settembre 2020 (art. 12  comma 1 del decreto).

In deroga al suddetto divieto possono essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità e d’urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale i cui cantieri eseguono lavorazioni a ciclo continuo anche nei giorni festivi. (art. 12 comma 2 del decreto).

Per la richiesta di autorizzazione al Prefetto si devono utilizzare i moduli predisposti dalle varie Prefetture, da consegnare a mano oppure inviare tramite PEC. Per la presentazione dell’istanza è necessaria una marca da bollo da 16,00 euro unitamente ad un’ulteriore marca da bollo da 16,00 euro per il ritiro dell’autorizzazione.

Ricordiamo che è importante allegare a detto modulo, i richiamati documenti utili a dimostrare l’assoluta necessità ed urgenza del trasporto da effettuare.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti web delle varie Prefetture, cliccando sul link a sinistra “Come fare per” e poi selezionare dall’elenco la voce “Permessi di circolazione”:

 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano:

http://www.prefettura.it/milano/

 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Lodi:

http://www.prefettura.it/lodi/contenuti/13377.htm

 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Monza e della Brianza:

http://www.prefettura.it/monza/

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 6, comma 12 del Codice della Strada, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 431,00 a 1.734,00 euro (riduzione del 30% non consentita) e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 4 mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo. E’ fatta salva la possibilità di pagare entro 60 giorni, dalla contestazione o dalla notifica, la relativa somma minima della sanzione pecuniaria (articolo 202 comma 1 del Codice della Strada).

 

ESCLUSIONI

Per il nostro settore, il divieto di circolazione non si applica, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del decreto in parola:

- ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché muniti del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

- ai veicoli che rientrano alla sede dell’impresa intestataria degli stessi (da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA), purché non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Per visionare gli ulteriori veicoli e complessi di veicoli esclusi dal citato divieto di circolazione, si rimanda inoltre all’art. 7 commi 2 e 3 e all’art. 8 del decreto.


Referenti

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