Bonus Natale: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Il bonus pari ad euro 100 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dell’indennità.
Suggerimento n. 517/67 del 25 novembre 2024
Con Circolare ministeriale n. 22/E del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate, recependo le modiche recentemente intervenute che hanno ampliato la platea dei beneficiari del bonus Natale, ha fornito i chiarimenti necessari a comprendere, operativamente in quali casi i genitori, lavoratori dipendenti, hanno diritto di ricevere la suddetta indennità.
Si ricorda che il bonus compete in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga ad un nucleo familiare monogenitoriale (si veda anche ns. suggerimento n. 510/66 del 19 novembre 2024).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra citata, ha inoltre precisato che l’indennità non compete al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario di tale somma. Nella definizione di “genitori conviventi” si fa espresso riferimento alla costituzione, prevista dalla Legge n. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà), ovvero alla convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
Pertanto, nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta ad uno solo di essi, ove siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della Legge n. 76/2016.
Nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il Bonus spetta ad entrambi soltanto se non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.
Il sostituto di imposta è tenuto a riconoscere l’importo su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o del convivente e dei figli fiscalmente a carico, dichiarando nell’attestazione stessa che il coniuge o il convivente non siano beneficiari dell’indennità. A tale proposito si allega fac-simile di dichiarazione aggiornato con le nuove indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui i lavoratori abbiano già presentato la dichiarazione sostitutiva devono presentare un’ulteriore dichiarazione al sostituto di imposta, solo nel caso in cui debbano comunicare il codice fiscale del convivente (ex lege 76/2016) unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Il sostituto di imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente. Al riguardo si ritiene che, alla luce delle caratteristiche della contrattazione collettiva, il riconoscimento del bonus in parola a favore degli operai aventi titolo sia di competenza esclusivamente dei datori di lavoro non potendo interessare la Cassa Edile che, viceversa eroga, rispetto alla norma in commento, la gratifica natalizia come da disposizioni contrattuali.
Si ricorda inoltre che, sulla base del cosiddetto principio di cassa allargato, si considerano percepiti dal dipendente e quindi tassabili nel periodo d'imposta, anche i compensi riferibili all'anno precedente ma corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo.