Bonus facciate - Visto di conformità: check list commercialisti

Predisposta dai commercialisti una check list della documentazione necessaria per l’apposizione del visto di conformità in merito al bonus facciate.

Suggerimento n. 759/97 del 9 dicembre 2021


La Fondazione nazionale dei Commercialisti ha diffuso una check list per il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per fruire del “Bonus Facciate”, anche alla luce delle ultime novità normative introdotte dal c.d. “Decreto anti-frodi” (vedi ns. suggerimento n. 715/89 del 15 novembre 2021 e n. 754/95 del 2 dicembre 2021).

Al riguardo si ricorda che il suddetto Provvedimento, in corso di conversione in legge, ha esteso ai bonus edilizi “ordinari” diversi dal 110% (Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate) l’obbligo di produrre il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, in tutti i casi in cui il beneficiario intenda avvalersi delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Nella check list predisposta per il Bonus Facciate tra i documenti relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori è inclusa anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con allegato il computo metrico.  Su questo punto la check list richiama la Circolare 16/E/2021 e specifica che la nuova attestazione di congruità delle spese deve riferirsi a lavori “almeno iniziati”. È inoltre evidenziato che, con riferimento agli interventi sulle facciate che siano influenti anche dal punto di vista termico, avviati dopo il 6 ottobre 2020, nell’asseverazione del tecnico sulla rispondenza degli interventi effettuati ai relativi requisiti tecnici era già richiesta l’attestazione della congruità dei costi. Pertanto, in questi casi, non è necessaria la specifica asseverazione di congruità prevista dal DL 157/2021.

Per quanto riguarda i dati relativi all’immobile si segnala la necessità di produrre la copia stralcio del PRG da cui si evince che l’immobile oggetto di lavori ricade nelle zone A o B o a quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti edilizi comunali, e la documentazione idonea a verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso pubblico; tale documento può essere eventualmente sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 


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