Bonus edilizi - Trasmissione tardiva comunicazione di opzione: codice tributo per versamento sanzione
Fornite le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis.
Suggerimento n. 606/79 del 12 ottobre 2022
Come è noto, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha indicato le modalità operative per correggere gli errori commessi nell’ambito del modello di Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (vedi ns. Suggerimento n. 598/75 del 10 ottobre 2022), nonché per permettere la trasmissione del suddetto modello oltre i termini ordinari previsti.
L’invio della Comunicazione di opzione deve essere, infatti, effettuato in termini perentori che trovano, però, una deroga nell’istituto della remissione in bonis.
In linea generale, è previsto quanto di seguito:
- la Comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- la Comunicazione delle rate residue non fruite della detrazione deve essere trasmessa a entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
- per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite della detrazione riferite alle spese sostenute nel 2020, l’invio della Comunicazione, a pena di decadenza, doveva avvenire entro il 29 aprile 2022;
- per l’anno 2022, i soggetti Ires nonché i titolari di partita iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello per l’esercizio delle opzioni entro il 15 ottobre 2022.
Con la circolare ministeriale sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti per poter fruire della detrazione, è consentito trasmettere la Comunicazione di opzione anche successivamente ai termini sopra indicati e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, con il versamento di un importo, a titolo di sanzione, pari a 250 euro.
Con riferimento alle spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione potrà essere trasmessa entro 30 novembre 2022 (per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare).
Con risoluzione ministeriale n. 58/E dell’11 ottobre 2022 l’Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni in merito alle modalità di versamento della sanzione minima prevista per avvalersi della remissione in bonis.
Il versamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE si fa presente che: | ||
1. | nella sezione “CONTRIBUENTE” | |
- | nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” sono indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali sono invece indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del condominio oppure, in mancanza, del condòmino incaricato dell’invio della comunicazione; | |
- | nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi; | |
2. | nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati: | |
- | nel campo “tipo” la lettera “R”; | |
- | nel campo “elementi identificativi” nessuno valore; | |
- | nel campo “codice” il codice tributo 8114; | |
- | nel campo “anno di riferimento”, (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione di opzione. |
Si ricorda che la sanzione non potrà essere compensata con crediti eventualmente disponibili e non potrà essere oggetto di ravvedimento operoso.