Bonus edilizi - Nuovo provvedimento Agenzia Entrate per esercizio opzione sconto in fattura/cessione del credito

Aggiornate dall’Amministrazione finanziaria le procedure da seguire per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

Suggerimento n. 428/48 del 16 giugno 2022


Con provvedimento del 10 giugno 2022 prot. n. 2022/202205, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, alla luce delle ultime novità apportate dal c.d. “Decreto Sostegni-ter” (vedi ns. Suggerimento n. 235/24 del 1° aprile 2022) e dal c.d. “Decreto Aiuti” (vedi ns. Suggerimento n. 360/33 del 20 maggio 2022), quest’ultimo in corso di conversione in legge, ha aggiornato le modalità operative riguardanti la cessione dei crediti.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria modifica il precedente Provvedimento del 3 febbraio scorso, in quanto non più in linea con le ultime novità normative, precisando che:

  • il credito di imposta generato da interventi edilizi agevolati dai bonus edilizi, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile una prima volta a qualsiasi soggetto, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari e, altre due volte, solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (c.d. “soggetti qualificati”). Al riguardo è specificato che il primo cessionario può, a sua volta cedere il credito ai soggetti “qualificati” con possibilità per questi ultimi, di una ulteriore cessione sempre a favore di altri soggetti qualificati. Tale regola si applica per le comunicazioni di opzione trasmesse all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022;
  • ai soggetti “qualificati” è sempre consentita la cessione a favore dei propri “clienti professionali privati”, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Per “clienti professionali privati” si intendono i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari italiani o esteri;
  • il divieto di cessione parziale per le singole rate annuali dei crediti di imposta si applica alle comunicazioni trasmesse dal 1° maggio 2022. A tal fine a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, sempre il tramite della “Piattaforma cessione crediti”;
  • in caso di errori, le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, trasmesse nel mese di marzo, potevano essere annullate o sostituite entro il 5 di aprile. Le comunicazioni sostitutive non possono essere più annullate o sostituite dopo tale data. Resta in ogni caso confermata la possibilità di annullamento/sostituzione dell’opzione entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio.

 

Eventuali ulteriori aggiornamenti delle istruzioni di compilazione del modello e delle relative specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.