Bonus edilizi - Annullamento comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui non ancora utilizzati e dell'opzione per l'utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili

E’ possibile, su richiesta del titolare del credito, annullare sia la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, non ancora utilizzati, le cui opzioni di sconto in fattura/cessione erano state comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, sia l’opzione per la fruizione solo in compensazione dei crediti d’imposta, sempre derivanti da bonus edilizi (Superbonus e bonus edilizi minori).

Suggerimento n. 457/66 del 3 ottobre 2023


Come è noto, al fine di facilitare l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023 n. 132123, sono state definite le modalità per compensare in dieci rate annuali i bonus edilizi derivanti dalle comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura inviate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati (vedi ns. suggerimento n. 249/43 del 28 aprile 2023).

L’annullamento riguarda l’opzione riferita ad una o più rate del credito d’imposta da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche per cui era stata scelta in origine la compensazione in dieci anni e comporta:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate; pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

Come noto, la possibilità di suddivisione in dieci anni può riguardare la quota residua della rata annuale (o l’intera rata annuale) che non trova capienza in compensazione nell’anno di riferimento.

Inoltre, con lo stesso Provvedimento Prot. n. 332687/2023, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di annullare la comunicazione con la quale cessionari e fornitori si erano impegnati ad utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante F24, i crediti d’imposta derivanti sia dal Superbonus che dai bonus edilizi ordinari, senza usufruire della possibilità di ulteriori cessioni degli stessi.

Dal 5 ottobre 2023, i cessionari/fornitori titolari dei crediti potranno trasmettere la richiesta di annullamento tramite l’apposita funzionalità della piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate, in corso di definizione.

L’accoglimento dell’istanza comporta la riduzione dell’importo dei crediti d’imposta fruibili, per i quali era stata comunicata l’opzione di utilizzo tramite F24, che riattiva la facoltà di cessione delle singole rate. La richiesta verrà, invece, respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.


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