Bonus edilizi: rateazione facoltativa in dieci anni dei crediti d’imposta

Possibilità di compensare in dieci anni i crediti d’imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche le cui comunicazioni sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Suggerimento n. 249/43 del 28 aprile 2023


Al fine di facilitare l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 n.132123, viene data attuazione a quanto previsto dall’art.9, co.4, del D.L. 176/2022, come modificato dall’art.2, co.3-quinquies, del D.L. 11/2023, convertito con modifiche nella legge 38/2023, ovvero la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati (v. Suggerimento n. 228/38 del 14 aprile 2023).

Secondo quanto stabilito nel Provvedimento, la compensazione in 10 anni opera per la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti (o per l’intera rata) non utilizzata in compensazione, riferita:

  • agli anni 2022 e seguenti per i crediti oggetto delle prime comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse entro il 31 ottobre 2022, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti per i crediti oggetto di comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, e sempre relative agli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti oggetto di comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse entro il 31 marzo 2023, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il Sismabonus e con il bonus barriere architettoniche.

 

Viene chiarito che oggetto di ripartizione è la quota residua di ciascuna rata annuale, anche acquisita da cessioni successive alla prima. La ripartizione avviene a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della rata. Le 10 rate annuali possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, non possono essere cedute, né ulteriormente ripartite. Le quote non utilizzate nell’anno non possono essere fruite negli anni successivi, né chieste a rimborso.

A decorrere dal 2 maggio 2023 il fornitore o il cessionario titolare dei crediti può comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la stessa comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio CAF, dottori commercialisti, etc.), sempre tramite la piattaforma.

La scelta è irrevocabile, infatti viene precisato che la comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Le comunicazioni possono essere anche molteplici, in quanto ciascuna comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata annuale del credito non compensata e ancora disponibile. Quindi, con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, sia la restante parte della rata non compensata che gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

A titolo esemplificativo, il soggetto che dispone di una rata 2023 di crediti da Sismabonus pari a 100 euro e prevede di non riuscire a compensarla per intero con F24 entro il 31 dicembre 2023, può:

  • comunicare all’AdE la parte di rata che ritiene di non riuscire a compensare: a fronte di una compensazione di 60 euro, rateizzerà i restanti 40 euro utilizzandoli in compensazione in 10 anni, dal 1° gennaio al 31 dicembre dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 avrà altro residuo, inviare un’ulteriore comunicazione di rateizzazione;
  • attendere la fine del 2023 per conoscere la quota di crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia la ripartizione nei successivi 10 anni.

 


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