Autotrasporto merci – credito d’imposta contro caro gasolio

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato il decreto 23 maggio 2026 che riconosce alle imprese un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio, acquistato per autotrazione di veicoli trasporto cose nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026.

Suggerimento n. 383/106 del 23 luglio 2026


Precedenti comunicazioni
Suggerimento n. 296/2026 


Informiamo i soci che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato il decreto 23 maggio 2026 (sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21/07/2026) che, in attuazione dell’art. 3 del decreto- legge n. 33/2026, riconosce alle imprese di autotrasporto di merci su strada un credito d’imposta volto a mitigare l’aumento eccezionale del prezzo del gasolio. 

Possono accedere al contributo le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di autotrasporto di cose indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), dell’art. 24 ter, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1995.

L'agevolazione non si applica alle imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.2, paragrafo 66, lettera h, della comunicazione della Commissione C/2026/2593.

Le risorse sono assegnate, entro il limite complessivo stabilito, sotto forma di credito d’imposta fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio utilizzato per autotrazione di veicoli aziendali

L’agevolazione è calcolata sui litri acquistati nei mesi indicati dalla norma, in rapporto al prezzo medio rilevato dal MASE per febbraio 2026.

I contributi, destinati a compensare aumenti eccezionali dei prezzi del gasolio, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni fissate dalla Comunicazione della Commissione C/2026/2593 (Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente), in particolare della Sezione 2.2 relativa al sostegno temporaneo dei prezzi dell’energia. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, purché il cumulo, considerando anche la non concorrenza al reddito e all’IRAP, non superi il costo effettivamente sostenuto. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti determinerà con successivo decreto direttoriale i termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nonché le modalità per l'effettuazione delle verifiche in merito al rispetto dei requisiti previsti. 

La piattaforma informatica ADM consentirà di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile rispettivamente:
•    identificazione dell'impresa;
•    indicazione delle fatture di acquisto di gasolio;
•    litri di gasolio acquistati dall'impresa nei mesi indicati nell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 (da marzo a maggio dell'anno 2026); 
•    indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del decreto 23 maggio 2026.

Sarà nostra cura informare le imprese non appena saranno rese note le modalità e i termini per presentare le istanze di richiesta del credito d’imposta. 

 

 

 

 

 


Referenti

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