Assicurazioni sociali - Sanzioni civili per tardivo od omesso versamento di contributi o premi - Differenza tra evasione e omissione

L’INPS modifica il proprio orientamento in tema di qualificazione delle omissioni contributive, ampliando le ipotesi di evasione contributiva.

Suggerimento n. 351/42 dell'11 luglio 2017


Come noto (v., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 140/2016), la materia delle sanzioni civili applicabili ai datori di lavoro che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, è regolato dall’articolo 116, commi 8 seguenti, della legge n. 388/2000, il quale individua due ipotesi:

 a)   mancato o ritardato pagamento di contributi o di premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. In questo caso, il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e tale sanzione non potrà comunque essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
   
 b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè quando il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. In questa ipotesi, il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% e tale sanzione non potrà essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi e sempreché il versamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, sarà invece dovuta una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e tale sanzione non potrà superare il 40% dell'importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

Nell’anno 2008 (cfr. nostro Suggerimento n. 196 del 12 giugno 2008), l’Istituto, in sede di interpretazione della differenza tra omissione ed evasione contributiva, aveva tra l’altro sostenuto che fossero da ricondurre nell’ambito della semplice omissione anche la “mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile di modello DM10/2, a condizione che il datore di lavoro abbia comunicato nei termini di legge l’assunzione al Centro per l’impiego e registrato nei libri paga e matricola dell’impresa i lavoratori interessati”.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla successiva giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 28966/2011, l’INPS, con la recente circolare n. 106/2017, ha comunicato un mutamento del proprio orientamento sul tema, ritenendo applicabili i seguenti principi (riguardanti sia i soggetti che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o di committenti, sia i lavoratori autonomi in relazione alla diversa tipologia degli adempimenti previsti per ciascuna Gestione previdenziale):

 -   integrano la fattispecie dell’omissione contributiva il mancato o il ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie;
   
 - configurano ipotesi di evasione contributiva l’omessa, l’infedele o la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie (ad esempio, UniEmens), fatto salvo solamente il caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell’omissione. La prova dell’assenza di un intento fraudolento può avvenire, secondo la giurisprudenza, “attraverso la produzione di documenti o circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento, perché, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti”.

 

L’Istituto ha infine specificato che resta ferma l’applicazione delle sanzioni civili previste per l’omissione in relazione alle differenze contributive derivanti da operazioni di conguaglio, effettuate in una denuncia correttamente compilata e presentata, per sgravi o agevolazioni contributive successivamente rivelatisi indebiti.

Con l’occasione, evidenziamo che l’articolo 22 del D. Lgs. n. 151/2015 ha escluso, per i casi di occupazione di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla legge n. 183/2010. Pertanto anche in caso di impiego di tali lavoratori si applicheranno, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 3 della legge n. 73/2002, solamente le sanzioni civili per evasione (articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 - cfr. circolare INPS n. 129/2016).

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Segnaliamo, infine, che l’INPS - in relazione alla depenalizzazione, prevista dal decreto legislativo n. 8/2016 (v. nostro Suggerimento n. 84/2016), del reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 convertito dalla L. n. 638/1983) e dei collaboratori coordinati e continuativi (articolo 39 della L. n. 183/2010) - ha precisato che:

 -     il limite complessivo di € 10.000 annui, al di sotto del quale si applica solo la sanzione amministrativa, va individuato con riferimento all’arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Pertanto, tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro e dai committenti della Gestione separata INPS, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di € 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre);
   
 -   il tetto di € 10.000 va determinato ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate con riferimento a detto arco temporale, anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell’omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia contributiva.

 

 


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