Agevolazione prima casa: termine di due anni per la rivendita

Il nuovo termine di due anni per procedere alla rivendita della “prima casa” si applica non solo per gli atti di riacquisto stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche ai precedenti purché al 31 dicembre 2024 non sia scaduto il previgente termine di un anno.

Suggerimento n. 257/40 del 14 maggio 2025


Con Risposta n. 127 del 5 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ampliamento del termine entro cui il contribuente può rivendere l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” senza decadere dal beneficio per il nuovo acquisto.

Come è noto, la nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 prevede l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” con imposta di registro in misura pari al 2% in presenza di determinati requisiti.

In particolare, l’acquirente non deve essere titolare dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata beneficiando della medesima agevolazione.

È tuttavia prevista una deroga in caso di acquisto di nuovo immobile anche in presenza di un’unità già posseduta acquistata con il beneficio “prima casa” purché quest’ultima venga ceduta entro un certo termine dal nuovo atto di acquisto.

Tale termine è stato allungato con la Legge di Bilancio 2025 che ha disposto l’estensione da uno a due anni dalla data dell’atto (si veda ns. Suggerimento n.30/5 del 13 gennaio 2025).

Tale disposizione ha tuttavia creato un dubbio interpretativo circa la sua operatività, ovvero se lo stesso trovi applicazione solo con riferimento agli atti di acquisto stipulati a far data dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio oppure se possa ritenersi estensibile anche agli atti precedenti.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con la Risposta sopra citata, ha precisato che il nuovo termine di due anni per procedere alla vendita dell’immobile agevolato pre-posseduto si applica anche ai rogiti intervenuti in data anteriore al 1° gennaio 2025 se, al 31 dicembre 2024, non risultava ancora decorso il previgente termine di un anno.


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