Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) - Decreto Direttoriale N. 44/2020 - Nuovo incentivo per le assunzioni stabili effettuate nel corso del 2020

ANPAL ha definito l’introduzione di un nuovo incentivo occupazionale fruibile dai datori di lavoro che assumono stabilmente, nel corso del 2020, giovani o disoccupati.

Suggerimento n. 88/18 del 17 febbraio 2020


Il Decreto Direttoriale ANPAL n. 44/2020 ha introdotto un nuovo incentivo occupazionale denominato “IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) destinato alla imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, assumono persone disoccupate ed in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) età compresa tra i 16 ed i 24 anni;
b) 25 anni di età ed oltre se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
c) nessun rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
d) sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione ubicata in una delle Regioni individuate dal citato Decreto (Regione Lombardia compresa), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

 

Il beneficio potrà essere riconosciuto nell’ambito delle risorse complessivamente stanziate, pari ad € 329.400.000,00.

 

CONDIZIONI PRELIMINARI

L’incentivo è fruibile nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 per gli aiuti di Stato  - c.d. regime “de minimis (limite massimo di 200.000 euro di aiuti concessi ad un’impresa nell’arco di tre esercizi finanziari) e qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (v. nostro Suggerimento n. 429/2013), da intendersi come un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione; tale incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo agevolato.

L’incremento occupazionale netto non è richiesto se le assunzioni sono avvenute a fronte di posti resi vacanti per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

 

RAPPORTI INCENTIVATI

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali attivate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020:

a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.

 

L’incentivo è riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine. Per tale ultima ipotesi non è richiesto il requisito di disoccupazione.

Sono, viceversa, escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente.

 

IMPORTO DELL’INCENTIVO

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Il beneficio in parola è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (vedi, da ultimo, nostro Suggerimento n. 16/2020) nel limite massimo di un importo di esonero pari ad euro 8.060,00 su base annua.

 

PROCEDIMENTO DI RICHIESTA ED AMMISSIONE

I datori di lavoro interessati devono inoltrare all’INPS un’istanza preliminare avvalendosi esclusivamente di uno specifico modulo telematico che verrà messo a disposizione dall’Istituto con un’apposita circolare.

A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione da parte dell’impresa della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro, ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione.

Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze; per le assunzioni effettuate prima della messa a disposizione dell’anzidetto modulo di richiesta, l’INPS autorizzerà l’incentivo sulla base dell’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.   

L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. 


Referenti

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