Agenzia delle Entrate - Chiarimenti fringe benefit 2022

In caso di superamento del limite annuo di 600 euro assoggettamento dell’intero importo a tassazione e contribuzione; possibilità di rimborsare le utenze domestiche intestate anche ai familiari del dipendente; necessità del datore di lavoro di conservare ai fini dei controlli tutta la documentazione che giustifica la spesa: queste le principali precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.

Suggerimento n. 659/86 del 7 novembre 2022


Con Circolare ministeriale n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire alcune indicazioni, che si riportano di seguito, in merito alla misura introdotta in sede di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, c.d. “Decreto Aiuti bis” che prevede, limitatamente al periodo di imposta 2022, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sia ai fini fiscali che previdenziali, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite annuo complessivo di euro 600 euro, in precedenza pari ad euro 258,23 (vedi ns. Suggerimento n. 528/64 del 30 agosto 2022).

Pertanto, fino al 31 dicembre 2022:

  • non sono assoggettati a tassazione e contribuzione i compensi in natura erogati ai dipendenti entro il limite complessivo annuo pari ad euro 600 (al riguardo, al fine del limite complessivo pari ad euro 600, occorre considerare l’importo di tutti i compensi in natura erogati al dipendente durante l’anno);
  • nell’ambito dell’importo pari ad euro 600 di esenzione possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Il riconoscimento dell’esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi fino al limite di euro 600 euro, a differenza di altri beni e servizi, non è subordinato al requisito della messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee: tali beni potranno pertanto essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

 

AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

È ampliato l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

È precisato che le utenze potranno riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Per familiari si intendono il coniuge del dipendente, i figli nonché le altre persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico.

Sono ricomprese anche le utenze per uso domestico, intestate al condominio, che vengono ripartite tra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiare, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare la documentazione giustificante la somma spesa ai fini di eventuali controlli.

In alternativa, potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento, la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le somme erogate (entro il 31 dicembre 2022 o entro il 12 gennaio 2023 c.d. “principio di cassa allargato”) dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

 

SUPERAMENTO LIMITE 600 EURO ANNUI

In caso di superamento del limite massimo pari ad euro 600 il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

 

RAPPORTI CON IL BONUS CARBURANTE

Si ricorda inoltre che per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di euro 600, il datore di lavoro potrà riconoscere ai dipendenti anche buoni benzina o altri titoli analoghi per un valore massimo di euro 200 (vedi ns. Suggerimento n. 372/38 del 24 maggio 2022). Si tratta di due agevolazioni diverse ed autonome.

Ne consegue che al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo di imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con riferimento ai buoni carburante, è inoltre precisato che se il valore del bonus carburante è superiore ad euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato a tassazione e contribuzione.


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