Accise gasolio II° semestre 2022 - Non è possibile richiedere il rimborso

In merito alla dichiarazione di rimborso dell’accisa sui litri di gasolio consumati per autotrazione dei veicoli aventi massa c.p.c. superiore a 7,5 Ton riguardante il secondo trimestre 2022, l’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 23/2022, ha chiarito che non sarà possibile presentare detta istanza.

Suggerimento n. 484/96 del 20 luglio 2022


Precedente comunicazione: Suggerimento n. 246/2022

 

Segnaliamo alle imprese associate che l’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 23 dell’8 giugno 2022 (vedi allegato), ha fornito indicazioni agli operatori in merito alle novità introdotte dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022 (di conversione del DL 21 marzo 2022 n.21), e più precisamente, ha stabilito che, per il secondo trimestre 2022, non sarà possibile presentare la dichiarazione di rimborso dell’accisa sui litri di gasolio consumati per autotrazione.

Con detta circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito alla ulteriore rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti ribadendo che, come previsto dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 21/2022, convertito in legge n.51 del 20 maggio 2022, la riduzione dell’aliquota di accisa resterà in vigore, salvo ulteriori provvedimenti del Governo, fino al prossimo 8 luglio 2022.

In virtù di ciò, come spiegato dalla circolare in esame, l’art. 1-bis, comma 2, prevede la disapplicazione della aliquota ridotta di accisa per il gasolio commerciale autotrazione fino al prossimo 8 luglio; è esclusa, quindi, la possibilità di presentare la dichiarazione di rimborso sui litri di gasolio consumati e relativi al secondo trimestre 2022.

Pertanto, per quanto riguarda il gasolio utilizzato come carburante per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 Ton e di classe ambientale Euro 5 ed Euro 6, non si applica l’aliquota ridotta (ex. art. 24-ter del TUA) pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto, in quanto meno favorevole.

Ne consegue che le aliquote accise vigenti fino all’8 luglio 2022 sono state le seguenti:

  • benzina: euro 478,40 per mille litri;
  • gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.

 

Vi segnaliamo che, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, con il D.M. 24 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 154 del 4 luglio 2022 (v. allegato), è stata confermata l'efficacia delle riduzioni temporanee delle aliquote d'imposta su taluni carburanti, disposte da precedenti interventi normativi (da ultimo, per il periodo 3 maggio-8 luglio 2022, v. il citato art. 1-bis del D.L. n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 51 del 2022).

Ai fini delle accise, per effetto delle citate disposizioni del D.M. 24/06/2022, trovano pertanto applicazione fino al 2 agosto 2022, senza soluzione di continuità, le seguenti aliquote d'imposta di cui all'Allegato I del TUA:

  • benzina: euro 478,40 per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: euro 182,61 per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

 

Fino alla già menzionata data del 2 agosto 2022, inoltre, al gas naturale per autotrazione si applica anche l'aliquota IVA ridotta, stabilita nella misura del 5 per cento.

Pertanto, anche per il periodo 9 luglio-2 agosto 2022, per espressa previsione del D.M. 24 giugno 2022, è confermato che non trova applicazione la specifica aliquota d'accisa agevolata per il gasolio usato come carburante per autotrazione (prevista, in misura pari a euro 403,22 per mille litri, al punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA) in quanto meno favorevole rispetto alla soprariportata aliquota d'imposta (euro 367,40 per mille litri) rideterminata in via temporanea.