Abolizione dell’obbligo di tenuta del registro degli infortuni - Accessibilita’ del servizio INAIL “Cruscotto infortuni” anche da parte dei datori di lavoro e dei loro consulenti
A seguito dell’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro degli infortuni, le imprese possono monitorare la propria situazione infortunistica tramite il nuovo servizio INAIL denominato “Cruscotto infortuni”.
Suggerimento n. 383/50 dell'8 settembre 2016
Come noto, l’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2015 ha abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni da parte dei datori di lavoro a partire dal 23 dicembre 2015 (v. nostro Suggerimento n. 142/2016).
Al fine di consentire ai soli Organi preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza la consultazione dei dati relativi agli infortuni denunciati dai datori di lavoro, l’INAIL ha contestualmente attivato, nel proprio sito internet, un nuovo servizio denominato “Cruscotto infortuni”.
Con la circolare n. 31/2016, l’Istituto ha comunicato che il “Cruscotto infortuni” è ora accessibile anche ai datori di lavoro (e ai soggetti da loro delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, i quali possono reperire informazioni inerenti gli eventi infortunistici denunciati successivamente al 23 dicembre 2015.
Nella medesima circolare, l’INAIL ha inoltre precisato che:
- il “Cruscotto infortuni” è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi online del sito INAIL, cliccando sulla voce del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” ed inserendo le credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica;
- il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari abbiano la delega;
- le modalità di consultazione dei dati infortunistici sono meglio esplicitate nel manuale utente del servizio online “Cruscotto infortuni”, disponibile, come gli altri manuali operativi INAIL, alla seguente pagina del portale INAIL:
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html ,
sotto la voce “Infortuni sul lavoro e malattie professionali”.
Gli infortuni avvenuti in data precedente al 23 dicembre 2015 resteranno consultabili nel registro infortuni delle singole imprese, che, ai sensi del D.M. 12 settembre 1958, va conservato almeno per quattro anni dall’ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.
Da ultimo, ricordiamo che le imprese possono chiedere assistenza per informazioni di carattere generale al Contact Center INAIL attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile, mentre per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali possono avvalersi del servizio “INAIL risponde”, disponibile nell’area “Supporto” del sito www.inail.it.