Coronavirus FAQ Rapporto di lavoro Risposta 2

 

HO DIVERSI CANTIERI CHE PREVEDONO LA MANUTENZIONE STRADE, PONTI E VIADOTTI SPARSI NELLE VARIE REGIONI D’ITALIA, POSSO FAR CIRCOLARE I MIEI DIPENDENTI?
E QUALORA AVESSI NECESSITÀ DI NON FARLI PERNOTTARE IN LOCO, MA DI FARLI RINCASARE, È POSSIBILE?

Premesso che l’attività di manutenzione strade rientra tra quelle attività consentite sia dal DPCM 22 marzo u.s. che dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo u.s., l’articolo 1 comma 1 lett. b) DPCM prevede il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Pertanto, mentre si potrebbe giungere al cantiere di riferimento, anche qualora fosse ubicato in comune diverso dalla residenza del lavoratore, sembrerebbe non consentito il rientro quotidiano a casa; con riferimento a questo ultimo punto interviene però la Circolare esplicativa del Ministero degli Interni del medesimo DPCM 22 marzo che precisa come la norma appaia destinata a impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa, ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Inoltre si prevede la possibilità di consentire i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. La medesima circolare riporta poi un esempio esplicativo: “Rientrano ad esempio in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale.”