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COSA PREVEDONO LE CONDIZIONI IN DEROGA PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI EFFETTUATO IN CANTIERE?
Nella conversione in legge del D.L Cura Italia è stato introdotto il nuovo art. 113-bis, che modifica il deposito temporaneo dei rifiuti (previsto dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006) e più precisamente:
- il quantitativo per i rifiuti speciali non pericolosi è stato portato da 30 m3 a 60 m3;
- il quantitativo per i rifiuti speciali pericolosi è stato portato da 10 m3 a 20 m3;
- il limite temporale dei 3 mesi è stato raddoppiato a 6 mesi dall’ordinanza n. 520/2020 di Regione Lombardia;
- il limite temporale massimo è stato esteso da un anno a 18 mesi.
Il deposito temporaneo di rifiuti deve essere effettuato solo sul luogo di produzione dei rifiuti, cioè in cantiere in quanto è vietato effettuare il trasporto a magazzino/deposito dell’impresa dei rifiuti prodotti in cantiere.