Coronavirus FAQ Adempimenti fiscali Risposta 3
LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI DISPOSTA DAL DECRETO “CURA ITALIA” PRODUCE I SUOI EFFETTI ANCHE SULL’APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA RELATIVA AI CONTROLLI DELLE RITENUTE SUL REDDITO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI?
Con circolare ministeriale n. 8/E del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il sistema di controllo introdotto dall’articolo 4, D.L. 124/2019, non si applica:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Cura Italia”, per i versamenti sospesi delle ritenute scadute tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020;
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti, a tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle “zone rosse” originarie, ossia nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, in relazione ai versamenti sospesi delle ritenute scadute tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.
Solo con riferimento ai citati soggetti il committente è esonerato dal controllo sulle ritenute e deve effettuare il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.
I controlli riprenderanno «dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste …» (ovvero in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020).