Scadenze fiscali aprile 2020

Si trasmettono le scadenze fiscali del mese di aprile 2020.

15/apr/2020 | 16/apr/2020 | 20/apr/2020

Suggerimento n. 224/41 del 30 marzo 2020

Come di consueto trasmettiamo l’allegato prospetto ove sono elencate, in ordine cronologico, le scadenze fiscali del mese di aprile 2020, con l’indicazione, per ogni adempimento che la legge impone, dei soggetti obbligati e delle modalità prescritte, oltre ai codici tributo dettati per il versamento.

Al riguardo si segnala che con D.M. 24 febbraio 2020 (vedi ns. Suggerimento n. 102/2020) e con Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia” (vedi ns. Suggerimenti n. 180/30 e n. 183/31 del 18 marzo 2020) è prevista la sospensione di alcuni versamenti (a seconda della tipologia di contribuente) e adempimenti fiscali cosi come di seguito riportato:

TIPOLOGIA DI SOGGETTI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E ALTRI ADEMPIMENTI
Sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi superiori a due milioni di euro e non appartenenti ai settori particolarmente colpiti dall’emergenza cosi come definiti dal Decreto Cura Italia Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi superiori a due milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Cura Italia” (periodo imposta 2019), la scadenza dei versamenti è differita dal 16 a venerdì 20 marzo 2020.
Sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi non superiori a due milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Cura Italia” (periodo di imposta 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte per reddito di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

N.B. La sospensione dei versamenti Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Soggetti stabiliti nella c.d. “zona rossa”*

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli undici comuni dalla c.d. “zona rossa”, restano ferme le disposizioni del Decreto del 24 febbraio 2020 e quindi:

  • sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • i sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Per tali soggetti, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

*Vedi ns. suggerimento n. 102/18 del 25 febbraio 2020

Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi del beneficio, i contribuenti devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione e devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per tutti i soggetti

Sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio (compresa la presentazione della dichiarazione annuale IVA, prevista per il 30 aprile 2020).

Per i sostituti di imposta

Trasmissione delle Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2020.