Decreto “Cura Italia”: proroga dei versamenti fiscali e contributivi

Attenzione: per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro i versamenti fiscali e contributivi scaduti lo scorso 16 marzo dovranno essere effettuati entro venerdì 20 marzo, mentre per i soggetti con ricavi fino alla predetta soglia, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio con facoltà di rateizzazione.

Importante | Suggerimento n. 180/30 del 18 marzo 2020


Con Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”, sono state previste una serie di misure in ambito fiscale, di interesse per tutte le imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che saranno riportati in un successivo apposito suggerimento.

In linea generale tutti i versamenti scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo prossimo, salvo per alcune tipologie di contribuenti.

Più in particolare, le scadenze sono differenti a seconda dell’ammontare dei ricavi maturati nel corso del periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

 

SOGGETTI CON RICAVI NON SUPERIORI A DUE MILIONI DI EURO

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori adue milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto c.d. “Cura Italia” (periodo di imposta 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali regionali e comunali all’Irpef che le imprese operano in qualità di sostituti di imposta;
- Iva annuale e mensile;
- addizionali Irpef;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria.
   

I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato prima di tale scadenza.

La sospensione dei versamenti Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

 

SOGGETTI CON RICAVI SUPERIORI A DUE MILIONI DI EURO

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi superiori a due milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Cura Italia” (periodo imposta 2019), la scadenza dei versamenti è differita dal 16 a venerdì 20 marzo 2020.

 


Referenti

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