Rinnovi autorizzazioni ordinarie alle emissioni in atmosfera

Il 31/12/2015 scade il termine per le istanze di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti produttivi/trattamento autorizzati (in forma esplicita o tacita ai sensi ex art. 12 del D.P.R. n. 203/1998) nel periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2006.

31/dic/2015

Suggerimento n.507/131 del 27 novembre 2015

Facciamo seguito al Suggerimento n. 549/2014 per ricordare ai gestori di impianti fissi relativi a:

  • produzione di conglomerati cementizi;
  • trattamento e stoccaggio di rifiuti e materiali inerti;
  • produzione di conglomerati bituminosi;
  • lavorazioni di materiali lapidei in genere;

che la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Lodi e la Provincia di Monza e Brianza hanno adottato, con apposite Delibere di Giunta Provinciale (rispettivamente n. 2779 del 29/03/2011; n. 2234 del 22/12/2010, n. 253 del 22/12/2010) il calendario per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera SOLO per gli impianti fissi già autorizzati in forma esplicita o tacita ai sensi dell’ex art. 12 del D.P.R. n. 203/1998, nel periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2006.

Diversamente, gli impianti fissi autorizzati dopo il 2006 non soggiacciono a detta scadenza in quanto i medesimi hanno l’obbligo di rinnovare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera secondo i termini fissati dall’art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. entro 10 anni dalla data di emissione dell’autorizzazione per gli impianti. Detto rinnovo dovrà avvenire con la procedura di AUA (vedi Suggerimenti n. 469/2013, n. 347/2014 e n. 341/2015).

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 inerente la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), a partire dal 13 giugno 2013 è obbligatorio presentare le istanze di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera tramite la modulistica prevista per l’AUA.

Si ricorda che la mancata presentazione della domanda di rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione precedente e che la mancanza di autorizzazione o l’esercizio dell’attività con autorizzazione scaduta è un reato.

Come previsto dall’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per l’esercizio dei citati impianti che producono emissioni in atmosfera devono essere rilasciate apposite autorizzazioni dalla Città Metropolitana/Provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto.

In passato tali autorizzazioni erano rilasciate in forma tacita mentre oggi è necessario attendere una risposta esplicita al rinnovo da parte delle Province territorialmente competenti.

Vi ricordiamo che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono di due tipi, e più precisamente:

  • ordinarie semplificate, autorizzazioni relative a 15 attività appositamente individuate dalla Regione Lombardia con la circolare del 6.06.2006 e descritte nelle D.G.R 20/12/02 n. 11667, DGR 23/01/2004 n.7/16103 e D.G.R 22/06/2005 N. 8/196, il cui procedimento è disciplinato dall’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • ordinarie, autorizzazioni per gli stabilimenti indicati nell’art. 269 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e pertanto non compresi tra le 15 sopracitate per le quali è prevista la procedura semplificata (vedi anche Suggerimento n. 495/2012).

ESCLUSIONI

Gli impianti mobili di trattamento-recupero rifiuti inerti oppure gli impianti mobili che effettuano la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo (installati momentaneamente in cantiere), sono esclusi dalle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art 208 comma 15 del D.Lgs. 1852/06 e s.m.i..

Limitatamente agli impianti mobili che producono aggregati riciclati sussiste invece l’obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione Impatto Ambientale) le campagne per l’utilizzo di impianti mobili per il recupero/trattamento di materiali di risulta provenienti da demolizioni, come già segnalato con il Suggerimento n. 384/2015.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di prendere visione delle pagine tematiche relative alle emissioni in atmosfera predisposte sui siti istituzionali per le aree territoriali di nostra competenza:

Città Metropolitana di Milano

http://www.provincia.milano.it/ambiente/aria/

Provincia di Monza e Brianza

http://www.provincia.mb.it/ambiente/AUA/index.html

Provincia di Lodi

http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=288&id_newsdettaglio=176

SANZIONI

Ai sensi dell’art. 279 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione o continua l’esercizio dell’impianto/dell’attività con autorizzazione scaduta, è punito con la pena dell’arresto da 2 mesi a 2 anni o dell’ammenda da 258,00 a 1032,00 euro (sanzione minima 344,00 euro per effetto dell’art. 16 della legge n. 689/81).