Rimborso accise gasolio autotrazione 3° trimestre 2021 – scadenza 2 novembre 2021

Entro il 2 novembre 2021 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 3° trimestre 2021 (1° luglio – 30 settembre 2021).

02/nov/2021

Suggerimento n. 613/174 del 28 settembre 2021

Segnaliamo alle imprese che entro il 2 novembre 2021 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 357045/RU del 24/09/2021).

L’entità del beneficio è pari a: 0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2021 (3° trimestre).

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Tale esclusione è determinata per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

 

CONVENZIONE CON LEYTON

Come già anticipato con il Suggerimento n. 255/70, segnaliamo che è stata siglata una convenzione tra Assimpredil Ance e LEYTON, società di consulenza internazionale specializzata in sviluppo economico, ecologico, sociale e innovazione di impresa.

Tra i vari servizi in convenzione, con riferimento al tema accise gasolio per autotrazione, LEYTON garantisce ai soci di Assimpredil Ance condizioni agevolate per:

  • la gestione di tutte le pratiche in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sul gasolio utilizzato per autotrazione per i veicoli trasporto merci;
  • iter completo di tutti gli adempimenti con gestione automatizzata delle attività per i possessori di distributori di carburanti ad uso privato con capacità superiore a 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi, tra cui la licenza fiscale che, come più volte segnalato, è un adempimento obbligatorio dal 1° gennaio 2021. La gestione digitale tramite App e piattaforma consente sia di creare automaticamente il registro da presentare all’Agenzia delle Dogane sia la contabilizzazione dei litri di gasolio e dei km per singolo mezzo, in modo da avere dati disponibili per analisi dei consumi e per la predisposizione delle istanze trimestrali “agevolazione accise gasolio autotrazione”. 
  • Gli uffici di Assimpredil Ance sono a disposizione per fornire maggiori dettagli in merito ai servizi in convenzione. È inoltre possibile contattare direttamente il referente di Leyton: dr.ssa Anna Giacomoni (cell. 3453900349; agiacomoni@leyton.com).

     

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  • MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 3° trimestre 2021. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente:

https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-3-c2-b0-trimestre-2021

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB).

A seguito del perdurare della situazione sanitaria legata a Covid-19, per la presentazione della modulistica presso gli uffici doganali consigliamo, se possibile, di preferire l’utilizzo della modalità telematica o postale.

 

3° TRIMESTRE 2021

MODALITA’ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

  • in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
  • con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 3° trimestre 2021 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 4° trimestre 2021.

 

2° TRIMESTRE 2021

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 2° trimestre 2021 (1° aprile – 30 giugno 2021) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Dopo il 31 dicembre 2022, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.