Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026 – scadenza 30 aprile 2026

Entro il 30 aprile 2026 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 1° trimestre 2026 (1° gennaio – 31 marzo 2026).

30/apr/2026

Suggerimento n. 186/63 del 1 aprile 2026

Segnaliamo ai soci che entro il 30 aprile 2026 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) territorialmente competente l’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026 (vedi informativa Agenzia delle Dogane n. 00196676/RU del 27/03/2026 e pubblicata il 31 marzo sul sito web ADM).

 

ATTENZIONE

Come già comunicato con il Suggerimento n. 162/2026 per la corretta compilazione della domanda di rimborso, è necessario tenere in considerazione quanto disposto dal decreto-legge 18 marzo 2026 n. 33 (c.d. Decreto-legge carburanti) in tema di variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante che, a decorrere dal 19 marzo 2026, è stata ridotta a 472,90 euro per mille litri invece di 672,90 come era fino a tale variazione.

Allo stesso tempo, il decreto sopramenzionato, ai fini di incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, come i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrottrattamento (HVO), ha lasciato inalterate le accise a 617,40 euro per 1000 litri di prodotto.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Ricordiamo infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

 

ENTITÀ DEL BENEFICIO

Come anticipato, per il 1° trimestre 2026 sono previsti cinque riquadri che dovranno essere compilati così come di seguito indicato:

  • per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo 2026, devono essere indicati i consumi di gasolio per i quali l’importo rimborsabile è pari 268,68 euro, determinato tenendo conto dell’aliquota di accisa applicata, pari a 672,90 per mille litri (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo 2026 si dovranno inserire i consumi di gasolio per i quali l’importo rimborsabile è pari a 69,68 euro per mille litri, tenuto conto dell’aliquota di accise applicabile, pari a 472,90 euro per mille litri (Quadro A-2 della dichiarazione);
  • per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 si dovranno inserire i consumi relativi solo ai gasoli paraffinici che soddisfano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 43/2025 vale a dire quei gasoli maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale (HVO) l’importo rimborsabile è pari a 214,18 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-3 della dichiarazione);
  • per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo 2026 si dovranno inserire i consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 43/2025 per i quali l’importo rimborsale è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-4 della dichiarazione);
  • per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo 2026 si dovranno inserire i consumi relativi ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 43/2025 per i quali l’importo rimborsale è pari a 69,68 euro per mille litri di prodotto, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-5 della dichiarazione).

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’ADM rende disponibile il software Autotrasportatori 1° trimestre 2026” per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio consumato. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-c2-b0-trimestre-2026

I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file in formato .xlsx (vedi excel in allegato).

Le dichiarazioni presentate prive del file informatico che ne riproduce il contenuto nel formato previsto dalla ADM dovranno essere regolarizzate.

 

1° TRIMESTRE 2026

MODALITÀ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

  • in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
  • con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 1° trimestre 2026 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 2° trimestre 2026.

 

4° TRIMESTRE 2025 (1° ottobre – 31 dicembre 2025)

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 4° trimestre (1° ottobre – 31 dicembre 2025) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

Dopo il 31 dicembre 2027, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

 Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.

 

CONVENZIONE TECNO ACCISE

Ricordiamo alle imprese associate che è attiva la convenzione siglata da Ance Lombardia con la società Tecno Accise Srl del Gruppo Tecno al fine di offrire alle imprese associate al sistema ANCE in Lombardia (tra cui figura anche Assimpredil Ance) un valido riferimento per i servizi di consulenza in tema di agevolazioni fiscali sulle accise carburanti. Per approfondimenti si rimanda al seguente link.