RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA – PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2011 DEL DIRITTO ANNUALE

Le imprese iscritte d’ufficio dalle Province al “Registro dei Recuperatori dei Rifiuti” in procedura semplificata devono pagare entro il 30 aprile 2011 il diritto annuale d’iscrizione alla Provincia.

29/apr/2011

Suggerimento n. 112/32 del 14 aprile 2011

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 150 del 2 aprile 2010 per ricordare alle imprese iscritte al Registro dei Recuperatori dei Rifiuti non pericolosi con procedura semplificata che, entro il 30 aprile 2011, è obbligatorio pagare il “Diritto annuale” al fine di mantenere attiva l’iscrizione a detto registro e quindi conservare i requisiti necessari per poter esercitare l’attività di recupero dei citati rifiuti con procedura semplificata.
 
Il diritto annuale d’iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia territorialmente competente e più precisamente a quella a cui fu trasmessa la comunicazione di inizio attività.
 
Gli importi dei diritti annuali 2011 non sono variati rispetto a quelli dell’anno scorso (vedi allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento).
 
Precisiamo che gli importi dei diritti annuali da versare sono determinati in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati.
 
Si precisa che il pagamento del Diritto annuale è dovuto solo per coloro che effettuano attività di recupero rifiuti in “procedura semplificata” (articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), rimanendo pertanto esclusi coloro che esercitano attività di recupero in “procedura ordinaria” di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
 
Il pagamento dovrà essere effettuato non solo per mantenere attive le attività di recupero rifiuti, ma anche in occasione della presentazione della prima comunicazione di inizio attività.
 
Ai sensi dell’articolo 216, comma 1, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente (comprensiva della prevista relazione, ai sensi dell’articolo 216, comma 3).
 
Se la Provincia non si pronuncia entro i termini di cui sopra, scatta l’istituto del silenzio-assenso pertanto, a partire dal 91esimo giorno, l’impresa potrà iniziare la propria attività di recupero dei rifiuti.
 
Ai sensi dell’articolo 216, comma 5, la comunicazione di inizio attività dev’essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Il rinnovo deve essere presentato preferibilmente entro 90 giorni dalla scadenza.
 
Le imprese che presentano la Comunicazione per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi con procedura semplificata devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto, che deve essere già realizzato. La Provincia procede con l’iscrizione al Registro recuperatori solo ai fini dell’esercizio.
 
Pensando di fare cosa gradita vi trasmettiamo, in allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento, una scheda riassuntiva con tutti i chiarimenti/informazioni necessari per poter esercitare l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata.
   


Allegati
Importi 2011 diritti annuali recuperatori rifiuti non pericolosi in procedura semplificata

Nota riassuntiva Assimpredil Ance per attività recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata