MUD 2021 – presentazione entro il 16 giugno 2021

La scadenza per la presentazione del MUD riferito ai rifiuti smaltiti/gestiti nel corso dell’anno 2020 è fissata al 16 giugno 2021. Il MUD deve essere presentato solo in modalità telematica, ad eccezione della comunicazione semplificata per i “piccoli produttori di rifiuti” da trasmettere tramite PEC. La modulistica da utilizzare è quella prevista dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020.

16/giu/2021

Suggerimento n. 324/85 del 29 aprile 2021

Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 176/2021

 

Informiamo le imprese associate che, come già segnalato, ai sensi del D.P.C.M. 23 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021) la scadenza per la presentazione del MUD (Modello di Dichiarazione ambientale) per l'anno 2021, per i soli soggetti obbligati a tale adempimento, è fissata al 16 giugno 2021.

 

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MUD

Sono obbligati a presentare il MUD i seguenti soggetti:

  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • i trasportatori professionali di rifiuti in regime di conto terzi;
  • le imprese e gli enti che effettuano con impianti autorizzati (fissi o mobili) operazioni di recupero e/o gestiscono impianti autorizzati di smaltimento di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per esempio, manufatti in cemento-amianto (CER 170605*); terre contaminate provenienti da bonifiche (CER 170503*); filtri dell’olio (CER 160107*); filtri gasolio (CER 160107*); oli minerali esausti (CER 130205*); oli sintetici esausti (CER 130206*); batterie al piombo esauste (CER 160601*);
  • le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (obbligo di iscrizione in categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali “procedura semplificata”);
  • le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi oltre i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (obbligo di iscrizione in categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali);
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i che hanno più di dieci dipendenti:
  • c) i rifiuti da lavorazioni industriali (cioè impianti fissi);
  • d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

 

SOGGETTI ESCLUSI DA MUD

Sono escluse dalla presentazione del MUD le imprese edili che:

- producono rifiuti speciali NON pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all’articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

- producono e trasportano in conto proprio i rifiuti speciali NON pericolosi (di cui all’articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Detta esclusione riguarda tutti i rifiuti speciali non pericolosi, indipendentemente dal codice CER, che sono prodotti in cantiere, come ad esempio i rifiuti aventi i seguenti codici CER: 17.09.04 (rifiuti misti da costruzione e demolizione), 15.01.06 (imballaggi misti), 20.02.01 (rifiuti biodegradabili - sfalci verde). Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 66/2020.

 

MODELLO DI COMUNICAZIONE e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La modulistica per la dichiarazione MUD 2021 è quella prevista dall’Allegato 3 del D.P.C.M. 23 dicembre 2020 (vedi allegato).

Il MUD deve essere presentato solo in modalità telematica, ad eccezione della comunicazione semplificata per i “piccoli produttori di rifiuti” da trasmettere tramite PEC.

 Rientrano nella classificazione di “piccoli produttori di rifiuti” le imprese per le quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttrici di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale (ad esempio nel magazzino dell’impresa dove si svolgono attività di manutenzione del parco veicolare) cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari e conferiscono i rifiuti in Italia.

La Dichiarazione MUD 2021 deve essere trasmessa alla CCIAA per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it.  

Non è possibile presentare il MUD in formato cartaceo.

La modulistica di cui all’Allegato 3 del DPCM 23/12/2020 ha solo scopo esemplificativo e non può quindi essere utilizzata per la compilazione e spedizione del MUD.

In alternativa alla trasmissione telematica, è possibile presentare il MUD tramite la Comunicazione “sezione rifiuti semplificata” (Allegato 2 al DPCM 23/12/2020).

Per coloro che si avvalgono della presentazione MUD tramite la Comunicazione “sezione rifiuti semplificata” il pagamento dei diritti di segreteria deve essere fatto esclusivamente con il circuito PagoPa.

In questi casi il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:

  • compilare la Comunicazione inserendo i dati nel portale https://mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata (sarà possibile accedere all'area riservata per la compilazione e presentazione del MUD a partire dal 8 marzo 2021);
  • firmare con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo e trasformarla in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo posta elettronica certificata;
  • predisporre un unico file in formato PDF che dovrà contenere:
  1. copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;
  2. copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
  3. copia del documento di identità del sottoscrittore;
  4. se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d’identità.
  5. trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it, il file in formato pdf ottenuto.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

Si ricorda che non è possibile la compilazione manuale della Comunicazione semplificata e neppure l’invio MUD tramite servizio postale.

Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i seguenti siti internet:

http://www.minambiente.it

http://www.unioncamere.it

http://www.infocamere.it

http://www.ecocerved.it

http://www.sviluppoeconomico.gov.it

https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/mud-2021

 

DIRITTO DI SEGRETERIA

IN CASO DI INVIO TRAMITE PEC (solo per “piccoli produttori di rifiuti”)

€ 15,00 per ogni dichiarazione semplificata.

Il pagamento del diritto di segreteria è da effettuare esclusivamente tramite il circuito PagoPa, utilizzando l’avviso di pagamento generato direttamente dal portale.

La copia del bonifico bancario deve essere trasformata in un documento elettronico e aggiunta all’unico file pdf che dovrà essere trasmesso a mezzo PEC.

IN CASO DI TRASMISSIONE TELEMATICA

€ 10,00 per ogni dichiarazione MUD presentata.

Il pagamento del diritto di segreteria è da effettuare mediante carta di credito o Telemaco Pay.

 

NOVITÀ 2021

GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI

Vengono introdotte alcune novità per gli impianti che svolgono attività di recupero, in relazione alla comunicazione relativa ai rifiuti urbani e per la comunicazione RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

É inoltre confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza, dividendo i rifiuti in giacenza “da avviare a recupero” da quelli “da avviare a smaltimento” (sulla base delle informazioni in possesso del produttore al momento della compilazione del MUD).

 

Attenzione

Sono possibili sanzioni per coloro che, nelle fasi di controllo da parte degli Enti preposti, risulteranno detentori di rifiuti in deposito per un tempo superiore al massimo consentito dalla norma.