Gestori discariche – Dichiarazione annuale entro il 31 gennaio 2015

Entro il 31 gennaio 2015 i gestori di discariche di rifiuti solidi devono presentare alla Regione Lombardia la dichiarazione annuale delle quantità e tipologie di rifiuti ritirati/smaltiti nel corso dell’anno 2014.

30/gen/2015

Suggerimento n. 562 /139 del 15 dicembre 2014

Facciamo seguito al Suggerimento n. 12/2014 per ricordare che, entro il 31 gennaio 2015,i gestori di discariche autorizzate devono presentare alla Regione Lombardia la consueta dichiarazione annuale (anno di imposta 2014) delle quantità e tipologie di rifiuti ritirati/smaltiti (compresi i corrispondenti scarti e/o rifiuti sovvalli) nel corso dell’anno 2014.

Detta dichiarazione deve contenere anche gli importi incassati dalla discarica a titolo di tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa Discariche) suddivisi per trimestre di riferimento, con l’indicazione delle date di versamento effettuate da detti gestori a favore di Regione Lombardia.

Ricordiamo che i dati riportati nella dichiarazione corrispondono alle registrazioni dei conferimenti effettuati nell’anno 2014.

PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN MISURA RIDOTTA

In caso di rifiuti sovvalli (cioè la frazione di rifiuti rimanente da un’operazione di trattamento e recupero di rifiuti) prodotti da impianti di trattamento rifiuti mediante selezione meccanica, i conferitori (cioè i gestori degli impianti di trattamento) possono usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta per detti rifiuti.

Infatti i rifiuti sovvalli non essendo più recuperabili dovranno necessariamente essere smaltiti in discarica. Tuttavia pur rimanendo sempre dei rifiuti sono soggetti ad una riduzione del 20% dell’importo del tributo, qualora il gestore dell’impianto di trattamento scelga di avvalersi del pagamento del tributo in misura ridotta.

In questo caso i soggetti interessati che intendono usufruire dell'applicazione del tributo in misura ridotta devono inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche - Struttura Attività Tecnico Pianificatoria e di Programmazione in materia di rifiuti e alla Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza - U.O. Fiscalità e Federalismo Fiscale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà contenente la richiesta di usufruire della riduzione del tributo (Allegato III della D.g.r. 4274 del 25 ottobre 2012).

A seguito di tale richiesta i soggetti interessati, in grado di raggiungere gli obiettivi di recupero stabiliti dalla citata delibera regionale, saranno poi inseriti in un apposito elenco regionale.

Segnaliamo che per i rifiuti inerti (cioè ad esempio i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione) gli impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio (dedicati ad una sola frazione omogenea di rifiuto o a più frazioni destinate al recupero di materia) devono conseguire una percentuale di recupero non inferiore al 70% dei rifiuti in ingresso.


Ai fini della verifica del raggiungimento delle percentuali di recupero i soggetti interessati inseriti nell'elenco sono tenuti all'invio trimestrale della documentazione prevista dalla sopracitata delibera.

Per ulteriori approfondimenti in merito al pagamento del tributo in misura ridotta si rimanda alla D.g.r. 4274 del 25 ottobre 2012 (vedi Suggerimento n. 12/2014).

DICHIARAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 GENNAIO 2015

Entro il 31 gennaio 2015 i gestori di discariche/inceneritori sono obbligati a trasmettere a Regione Lombardia, per ciascun impianto, una dichiarazione in duplice copia contenente i seguenti dati:

a.

ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o Partita IVA della ditta, nonché generalità del legale rappresentante;

   

b.

ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;

   

c.

quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno 2014, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all’articolo 53, comma 3, lettera a), b) e c) della L.R. n. 10/2003, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell’impianto di incenerimento;

   

d.

liquidazione del conseguente debito d’imposta;

   

e.

indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati.

La citata dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione Lombardia – D.C. Programmazione Integrata e Finanza – U.O. Tutela delle Entrate Regionali, piazza Città di Lombardia n.1 - 20124 Milano, attraverso apposita modulistica (vedi allegati).

Si segnala che detta modulistica è anche scaricabile dal sito http://www.tributi.regione.lombardia.it/, seguendo il percorso “Ecotassa Discariche – Pagamento - Modulistica”.

La dichiarazione può essere consegnata a mano agli sportelli della struttura tributaria della Regione Lombardia (a Milano, in piazza Città di Lombardia, 1) nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 9.30-12.30/14.30-16.30, venerdì 9.30-12.30 oppure può essere spedita a mezzo di plico postale (fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante).

Le dichiarazioni presentate, prive di sottoscrizioni del legale rappresentante, sono da considerare omesse se, entro 60 giorni dalla presentazione, ovvero dalla notifica dell’avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provvede a sanare la relativa inadempienza.

ECOTASSA 2015 (ANNO D’IMPOSTA 2014)

Sono obbligati al versamento del tributoEcotassa i seguenti soggetti:

-

i gestori di attività di stoccaggio definitivo di rifiuti (discariche);

   

-

i gestori di impianti di incenerimento per i rifiuti smaltiti tal quali, senza recupero di energia.

I soggetti di cui sopra hanno l’obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento dei rifiuti in detti impianti.

Esenzioni pagamento Ecotassa

Le imprese edili che scelgono di conferire i propri rifiuti solidi presso i gestori di impianti di trattamento/recupero di rifiuti o presso gestori di attività di messa in riserva di rifiuti (cioè la fase preliminare di stoccaggio prima dell’avvio al recupero) non sono soggette al pagamento di detto tributo.

Come anticipato lo scorso anno, la modifica della L.R. n. 10/2003, con la L.R. n. 5 del 31 luglio 2013, diversifica l’ammontare dell’imposta sulla base della tipologia di discarica alla quale viene conferito il rifiuto (rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi).

Pertanto, indipendentemente dal settore di provenienza dei rifiuti, il tributo è da corrispondere in funzione della tipologia di discarica a cui si conferisce il rifiuto.

L’ammontare del tributo Ecotassa 2015 (anno d’imposta 2014) è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per i seguenti importi:

Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti INERTI:

(ai sensi del comma 3, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.)

 

-

2,50 euro per tonnellata

   

Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti NON PERICOLOSI:

(ai sensi del comma 4, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.)

   

a)

8,50 euro per tonnellata per tutti i rifiuti speciali ad eccezione di quelli riportati nelle lettere b), c) e d) seguenti;

   

b)

15,00 euro per tonnellata per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;

   

c)

5,20 euro per tonnellata per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto;

   

d)

8,50 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;

   

Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti PERICOLOSI:

(ai sensi del comma 5, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.)

   

a)

10,00 euro per tonnellata per tutti i rifiuti speciali ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c) seguenti;

   

b)

17,00 euro per tonnellata per rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;

   

c)

10,00 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.

   
 

Si applica il 20% degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 sopraelencati, qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero (ai sensi del comma 6, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.).

 

Si applica il 20% dell’importo di cui al comma 4 lettera a) sopra riportata (cioè pari a 1,70 euro/tonnellata) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, dove per recupero di energia si intende la produzione di energia elettrica o di calore destinato al teleriscaldamento (ai sensi del comma 7, art. 53, L.R. 10/2003 e s.m.i.).

 

Segnaliamo che l’articolo 53, comma 2, della L.R. n. 10 del 14 luglio 2003, dispone che l’ammontare dell’imposta di tale tributo speciale è fissato con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo.

Informiamo, pertanto, che dal 1° gennaio 2015 il tributo Ecotassa per i rifiuti inerti a seguito della nuova legge L.R. n. 5/2013 aumenterà da 2,50 euro per tonnellata a 3,00 euro per tonnellata.

BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

I gestori di discariche/inceneritori, per determinare la base imponibile del tributo, devono fare riferimento alle quantità di rifiuti ritirati nei propri impianti sulla base delle annotazioni che hanno effettuato nell’anno 2014 sui registri di carico/scarico dei rifiuti cartacei (tenuti in attuazione dell’art.190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Il tributo è versato a favore della Tesoreria della Regione Lombardia dai soggetti passivi (cioè i gestori delle discariche e degli impianti di incenerimento) entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

Il versamento del tributo deve essere effettuato:

-

con bollettino di c/c postale n. 36825206;

   

oppure

 

-

con bonifico su conto corrente postale IBAN IT92K0760101600000036825206 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia - Via L. Galvani, 27 - 20124 Milano.

Causale versamento:

 

tributo speciale discariche ex articolo 3, legge 549/1995 - trimestre di riferimento.

SANZIONI

L’articolo 57 della L.R. n. 10/2003 prevede le seguenti sanzioni amministrative:

-

per il gestore che non presenta la dichiarazione annuale, da 103,29 a 516,46 euro;

   

-

per il gestore che presenta la dichiarazione annuale con dichiarazioni infedeli, da 103,29 a 516,46 euro;

   

-

per il gestore che presenta la dichiarazione oltre il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, da 51,65 a 258,23 euro;

   

-

per il gestore che ha omesso o registrato infedelmente operazioni di conferimento in discarica, sanzione da due a quattro volte il tributo relativo all’operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme;

   

-

per il gestore che versa il tributo dopo la scadenza: oltre al pagamento del tributo evaso, si applica la sanzione pari al 30% dell’importo non versato e gli interessi moratori nella misura fissata per l’interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile;

   

-

per il gestore che nega l’accesso ai funzionari provinciali addetti ai controlli tributari (come previsto dall’art. 56, comma 1, della L.R. n. 10/2003), da 516,00 a 5.164,00 euro.

Con riferimento agli importi delle sanzioni sopra riportate, precisiamo che per effetto delle disposizioni di cui all’art. 16 della L. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

E’ fatta salva l’applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Si segnala, infine, che l’articolo 58 della sopracitata legge regionale prevede alcune presunzioni quando non è possibile, per gli organi addetti al controllo, determinare:

1.

il momento del conferimento in discarica;

   

2.

il quantitativo dei rifiuti conferiti;

   

3.

la qualità dei rifiuti.

Pertanto:

1.

il momento del conferimento in discarica viene presunto alla data di redazione del processo verbale;

   

2.

il quantitativo dei rifiuti conferiti viene presunto sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1.2;

   

3.

qualora sia impossibile da determinare la qualità dei rifiuti, agli stessi si applica l’imposta unitaria massima vigente per tonnellata.


Allegati

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 2015 (anno d’imposta 2014);

 

Modello Discariche anno d’imposta 2014;