Denuncia scarichi industriali in pubblica fognatura entro 31/01/2013

I titolari di scarichi reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura (cioè impianti fissi, ad esempio di produzione di cls preconfezionato o di conglomerati bituminosi) devono presentare, entro il 31 gennaio 2013, la denuncia annuale relativa agli elementi necessari per la definitiva determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto (scarichi industriali).

30/gen/2013

Suggerimento n.503/144 del 21 dicembre 2012

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 380 del 29 dicembre 2011 per ricordare che entro il 31 gennaio 2013, le imprese con impianti fissi che, per effetto del loro ciclo produttivo necessitano di autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente Gestore della rete Fognaria (Comune, Consorzio, Società partecipate, ecc.) la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate, per la definitiva determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto (scarichi industriali).

Pertanto detta denuncia, riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale (ad esempio produzione con impianti fissi di calcestruzzo preconfezionato o di conglomerati bituminosi) e che scaricano acque di rifiuto industriale nella pubblica fognatura.

Se i contratti di fornitura del servizio di depurazione delle acque reflue industriali predisposti dall’Ente Gestore della rete Fognaria non hanno come riferimento il 31 gennaio, o il Comune non ha ancora delegato al Consorzio di riferimento il calcolo e la fatturazione del servizio di fognatura, il termine per presentare gli elementi necessari per la definitiva determinazione del canone per i sopra citati servizi (cioè i quantitativi e la qualità delle acque reflue industriali scaricate) è il 28 febbraio 2013.

La denuncia dovrà essere presentata all’Ente Gestore della rete Fognaria (Comune, Consorzio, Società partecipate, ecc.) dove è ubicato lo scarico dell'insediamento produttivo.

Per la modulistica da utilizzare e le modalità di trasmissione, si rimanda ai siti internet dei vari Enti Gestori della rete Fognaria in quanto, secondo la L.R 27 dicembre 2010 n.21 che ha modificato la L.R.26/2003, dal 1° gennaio 2011 la Regione Lombardia ha delegato all’ATO e ai rispettivi singoli uffici d’ambito la completa gestione del servizio idrico integrato.

Non dovranno pertanto essere indicati i volumi delle acque di rifiuto provenienti da utilizzazioni civili. Inoltre non sono tenute alla denuncia le imprese che, pur essendo utenti della pubblica fognatura, scaricano in essa solo ed esclusivamente acque equiparabili a quelle civili e le imprese che riversano le proprie acque di rifiuto in altri corpi ricettori autorizzati.

Si precisa che nel caso in cui si verifichino nell’insediamento produttivo modifiche, anche soltanto nella destinazione d'uso, che possono influenzare sulla qualità delle acque reflue scaricate oppure ne cambino i quantitativi, in misura superiore ad un quarto rispetto a quelli precedentemente denunciati, deve essere presentata una nuova denuncia entro 30 giorni dalle intervenute modificazioni o variazioni.

Segnaliamo infine che, sempre secondo la L.R. 27 dicembre 2010 n.21 che ha modificato la L.R.26/2003, dal 1° gennaio 2011 l’ATO, tramite i rispettivi singoli uffici d’ambito, è l’Ente responsabile anche del rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità degli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alla autorizzazioni rilasciate.

Infine, come vi avevamo già segnalato con il Suggerimento n. 105 del 14 marzo 2012, ricordiamo alle imprese associate che secondo quanto stabilito dal D.P.R n. 227/2011 ed in vigore dal 18 febbraio 2012, le piccole e le medie imprese, così come definite dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (cioè impianti per la produzione di conglomerati cementizi, per il trattamento e lo stoccaggio di materiali inerti, per la produzione di conglomerati bituminosi) possono effettuare il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali tramite autocertificazione.