Amianto – Relazione annuale da inviare entro il 30 marzo 2012

Le imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto hanno l’obbligo di comunicare, con apposito modulo, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2011 (ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 257/1992 e dell’art. 5, comma 3, della legge regionale 17/2003). Detta relazione deve essere presentata entro venerdì 30 marzo 2012 (agli sportelli o tramite raccomandata) solo all’ASL nel cui territorio l’Impresa ha la sede legale.

29/mar/2012

Suggerimento n.60/15 del 16 febbraio 2012

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 84 del 14 marzo 2011 per informare che, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge n. 257/1992 e dell’art. 5, comma 3, della legge regionale 17/2003, le imprese che svolgono direttamente, con le proprie maestranze e attrezzature, attività di bonifica, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto hanno l’obbligo di inviare, entro venerdì 30 marzo 2012 (in quanto il giorno 31 marzo, data fissata dalla normativa, cade di sabato) all’ASL nel cui territorio l’Impresa ha la sede legale, l’apposito modulo della relazione annuale riferita alle attività svolte nell’anno 2011.

Pertanto solo le Imprese “autorizzate” a svolgere dette attività di bonifica, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto hanno l’obbligo di compilare una scheda per ogni cantiere (vedi allegato).

I dati da comunicare con il citato modulo (vedi allegato) sono:

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Indirizzo completo : Cantiere/discarica/impianto stoccaggio temporaneo;
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Descrizione Attività svolta;
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Descrizione Procedimenti applicati;
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Tipologia e quantitativi (m³ e Kg) dei rifiuti contenenti amianto oggetto di bonifica e/o smaltimento;
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Numero di addetti; 
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Dati anagrafici degli addetti (cognome, nome, luogo e data di nascita);
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Carattere e durata delle attività degli addetti (per ciascun addetto indicato);
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Livello d’esposizione all’amianto degli addetti (per ciascun addetto indicato);
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Caratteristiche dei materiali e/o rifiuti contenenti amianto oggetto di bonifica e/o smaltimento (composizione, legante, caratteristiche meccaniche, etc….);
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Misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

Si ricorda che la relazione annuale non deve più essere inviata alla Regione Lombardia, ma esclusivamente all’ASL nel cui territorio ha sede legale l’impresa - e non all’ASL nel cui territorio si sono svolte le attività di bonifica nei cantieri (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, L.R. n. 17/2003).

Detta relazione deve essere presentata entro venerdì 30 marzo 2012 agli sportelli oppure, in alternativa tramite raccomandata, solo all’ASL nel cui territorio l’Impresa ha la sede legale. 

Sono quindi escluse dall’obbligo di inviare detta relazione annuale le imprese che non svolgono direttamente l’attività di smaltimento o bonifica dell’amianto, bensì appaltano a terzi autorizzati dette attività.

Consigliamo alle Imprese committenti di richiedere, alle ditte terze autorizzate alle attività di bonifica dell’amianto, copia delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (vedi di seguito) con l'indicazione del numero, data di rilascio/scadenza, codici CER dei rifiuti, unitamente all’iscrizione al sistema SISTRI (vedi note successive).

Quindi per le imprese che eseguono “direttamente” (cioè con proprie maestranze e attrezzature) attività di bonifica e trasporto dei materiali contenenti amianto è obbligatorio:

  •   
categoria 10A
bonifica di siti e beni contenenti amianto in matrice compatta - relativo codice CER 170605* Materiali da costruzione contenenti amianto;

  •   
categoria 10B
bonifica di siti e beni contenenti amianto in matrice friabile - relativo codice CER 170601* Materiali isolanti contenenti amianto.
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disporre di una dotazione minima di attrezzature ed il responsabile tecnico dell’impresa deve essere adeguatamente qualificato.
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essere iscritti alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali se si svolge anche l’attività di trasporto di detti rifiuti pericolosi;
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presentare, entro il prossimo 30 aprile 2012, la “Dichiarazione SISTRI/MUD” per le operazioni avvenute nei 12 mesi del 2011 utilizzando la modulistica cartacea contenuta nel Dpcm 27 aprile 2010 (cioè vecchie schede MUD 2010), oppure, in alternativa e a scelta dell'interessato, l’invio telematico delle stesse informazioni tramite il portale Sistri (www.sistri.it);
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compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti cartaceo (art. 190, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Dal 2 aprile 2012, salvo ulteriori proroghe, sarà obbligatorio sostituire detto registro cartaceo con la gestione telematica Sistri;
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compilare il formulario d’identificazione dei rifiuti (FIR) cartaceo durante il trasporto (articolo 193, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Dal 2 aprile 2012, salvo ulteriori proroghe, sarà obbligatorio sostituire detto F.I.R. cartaceo con la gestione telematica Sistri (cioè compilazione/stampa “scheda movimentazione Sistri”);
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predisporre :
  •  
il piano di lavoro (nel caso in cui le imprese eseguano rimozioni di coperture in cemento amianto) da inviare all’ASL nel cui territorio l’impresa svolge l’attività di bonifica d’amianto (cioè dove è ubicato il cantiere) ai sensi dell’art. 256 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
  •  
la notifica (nel caso in cui le imprese eseguano bonifiche di beni contenenti amianto tramite le tecniche di incapsulamento, sovracopertura, confinamento) da inviare all’ASL nel cui territorio l’impresa svolge l’attività di bonifica dell’amianto (cioè dove è ubicato il cantiere) ai sensi dell’art. 250 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
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che gli addetti ai lavori di bonifica amianto (rimozione, incapsulamento o sovracopertura)  siano in possesso del “patentino" di cui all’art. 10 comma h della Legge n. 257/1992 e D.M. 8 agosto 1994.

Per la “Dichiarazione SISTRI/MUD”, da effettuare entro il 30 aprile 2012, riferita ai dati per l’anno 2011, seguirà apposito Suggerimento. 

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo dell’invio della relazione annuale nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da Euro 2.582,29 a Euro 5.164,57 (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992).

Ai sensi e per effetto dell’art.16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è di 1.721,52 euro. 

Allegato 

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Schema di relazione annuale (approvato con Circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 124976 del 17 febbraio 1993).