Mezzi d’opera - indennizzi di usura del manto stradale 2025

Gli autocarri classificati mezzi d’opera sono soggetti al pagamento dell’indennizzo di usura di durata e importo pari alla tassa auto regionale e non secondo le tabelle ANAS inerenti invece ai trasporti eccezionali.

Suggerimento n. 16/5 del 9 gennaio 2025


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 397/2024

 

Ricordiamo alle imprese che i veicoli classificati mezzi d’opera sono soggetti al pagamento dell’indennizzo di usura come di seguito specificato:

  • per gli autocarri a 3 o 4 assi è pari alla tassa di possesso (bollo auto);
  • per i trattori motrice è pari alla tassa di possesso (bollo auto);
  • per i rimorchi o semirimorchi per il trasporto esclusivo di macchine operatrici è pari alle tabelle ANAS;
  • per i rimorchi o semirimorchi per il trasporto di cose è pari alla tassa aggiuntiva massa rimorchiabile dettagliata nella tassa di possesso (bollo auto).

Gli importi delle tasse di possesso (bollo auto) sono fissati ogni anno da Regione Lombardia. Per gli importi anno 2025 delle tasse auto regionali si rimanda al Suggerimento n. 10/4 del 8 gennaio 2025.

Come già comunicato, dal 1° luglio 2024 sono cambiate le modalità di pagamento dell’indennizzo di usura per i mezzi d’opera (articolo 34, comma 1 del Codice della Strada).

Non è più possibile utilizzare i bollettini postali, ma i pagamenti sono da effettuare tramite bonifico bancario, sull'IBAN IT06R0100003245348015366400, indicando nella causale la dicitura “indennizzo usura per mezzo d’opera targa ……” seguita dal numero di targa del mezzo.

Se l'indennizzo di usura è dovuto per più di un mezzo è possibile effettuare il pagamento con un solo bonifico inserendo nella causale le targhe di tutti i veicoli.

I pagamenti possono essere effettuati anche tramite il sistema PagoPA oppure direttamente tramite il portale TE-online.

I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n) del Codice della Strada, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 del CdS, non sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario delle strade statali e militari e dalle Regioni (n.d.r. Province) per la rimanente rete viaria o dal concessionario per le autostrade a condizione che:

  1. non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
  2. circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;
  3. sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
  4. per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Informiamo le imprese associate che già dal 1° gennaio 2020 è operativo l’archivio stradale regionale con le cartografie e gli elenchi delle strade transitabili per i mezzi d’opera (ad esempio autocarri, autobetoniere).

La Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi hanno pubblicato sui propri siti web istituzionali le cartografie e gli elenchi delle strade percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità consultabili ai link di seguito riportati:

 

Città Metropolitana di Milano – link itinerari percorribili

Provincia di Monza e Brianza – link itinerari percorribili

Provincia di Lodi – link itinerari percorribili 

 

Le cartografie e gli elenchi delle strade percorribili costituiscono il nulla osta alla circolazione per i mezzi d’opera.

 

TRASPORTI ECCEZIONALI

Diversamente, per i trasporti eccezionali, l’autorizzazione alla circolazione è obbligatoria e da richiedere solo in modalità telematica tramite l’applicativo TE-online e potrà essere:

  • onerosa (cioè obbligo di versamento degli indennizzi di maggiore usura del manto stradale secondo le tabelle ANAS), se si superano i soli limiti di massa (art. 62 CdS) oppure si superano i limiti di massa e sagoma (artt. 62 e 61 CdS).

oppure

  • non onerosa, se si superano solo i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 CdS.

Pertanto, in caso di trasporti eccezionali e in condizioni di eccezionalità, la possibilità di circolare su strada è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione e al pagamento dell’indennizzo d’usura secondo le tabelle ANAS.

Per approfondimenti sui trasporti eccezionali si rimanda al Suggerimento n. 547/113 del 18 dicembre 2024

 

 

 


Referenti

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