Mezzi d’opera - indennizzi di usura del manto stradale 2020

Gli autocarri classificati mezzi d’opera che non superino i limiti di massa potenziali indicati all’art. 10 c. 8 del Codice della Strada e i limiti dimensionali di cui all’art. 61 per la circolazione sulle strade individuate come percorribili nell’archivio stradale regionale non sono soggetti ad autorizzazione. Il pagamento dell’indennizzo d’usura è di durata e importo pari alla tassa auto regionale e non secondo le tabelle ANAS.

Suggerimento n. 26/10 del 15 gennaio 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 592/2019

 

Informiamo le imprese associate che dal 1° gennaio 2020 è operativo l’archivio stradale regionale con le cartografie e gli elenchi delle strade transitabili per i mezzi d’opera (ad esempio autocarri, autobetoniere).

La Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi, hanno pubblicato sui propri siti web istituzionali, le cartografie e gli elenchi delle strade percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità consultabili ai link di seguito riportati:

Città Metropolitana di Milano – link itinerari percorribili

Provincia di Monza e Brianza – link itinerari percorribili

Provincia di Lodi – link itinerari percorribili  

Le cartografie e gli elenchi delle strade percorribili costituiscono il nulla osta alla circolazione per i mezzi d’opera.

 

CIRCOLAZIONE MEZZI D’OPERA SENZA AUTORIZZAZIONE

Ricordiamo alle imprese associate che la L.R. 21/2019 ha confermato quanto già disposto dal comma 7 dell’art. 10 del Codice della Strada ovvero che i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario delle strade statali e militari e dalle regioni (n.d.r. Province) per la rimanente rete viaria o dal concessionario per le autostrade a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

I veicoli classificati mezzi d’opera devono versare l’indennizzo di usura come di seguito specificato:

- per gli autocarri a 3 o 4 assi è pari alla tassa di possesso (bollo auto);

- per i trattori motrice è pari alla tassa di possesso (bollo auto);

- per i rimorchi o semirimorchi per il trasporto esclusivo di macchine operatrici è pari alle tabelle ANAS;

- per i rimorchi o semirimorchi per il trasporto di cose è pari alla tassa aggiuntiva massa rimorchiabile dettagliata nella tassa di possesso (bollo auto).

Gli importi delle tasse di possesso (bollo auto) sono fissati ogni anno da Regione Lombardia.

Per importi e modalità di pagamento si rimanda al Suggerimento n. 17/2020.

L’indennizzo d’usura è da versare sul conto corrente postale n. 11618014 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato – Viterbo.

Nella causale di versamento si dovranno indicare:

- il numero di targa;

- il tipo di veicolo;

- la ragione sociale dell’impresa;

- il periodo della validità del versamento dell’indennizzo d’usura;

- indennizzo d’usura mezzo d’opera (art. 34 CdS).

Con riferimento ai pagamenti segnaliamo che dal 01/01/2020, in esecuzione della legge 12/2019 sulla semplificazione della Pubblica Amministrazione, tutti i pagamenti dovranno gradualmente essere effettuati tramite il sistema PagoPA.

 

TRASPORTI ECCEZIONALI

Diversamente, per i trasporti eccezionali, l’autorizzazione alla circolazione è obbligatoria e da richiedere solo in modalità telematica tramite l’applicativo TE-online e potrà essere:

- onerosa (cioè obbligo di versamento degli indennizzi di maggiore usura del manto stradale secondo le tabelle ANAS) se, si superano i soli limiti di massa (art. 62 CdS) oppure si superano i limiti di massa e sagoma (artt. 62 e 61 CdS).

oppure

- non onerosa se si superano solo i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 CdS.

Pertanto, in caso di trasporti eccezionali e in condizioni di eccezionalità, la possibilità di circolare su strada è subordinata al pagamento dell’indennizzo d’usura secondo le tabelle ANAS.

Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 25/2020

 

 

 


Referenti

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