Circolazione dei mezzi d'opera senza autorizzazione
La Regione Lombardia ha confermato quanto disposto dal c. 7 dell’art. 10 del Codice della Strada ovvero che non è soggetta ad autorizzazione la circolazione degli autocarri classificati mezzi d’opera sulle strade individuate come percorribili nell’archivio stradale regionale a condizione che detti mezzi d’opera non superino i limiti di massa “potenziali” indicati all’art. 10 c. 8 del Codice della Strada e non superino i limiti dimensionali di cui all’art. 61 del medesimo Codice.
Suggerimento n. 592/160 del 18 dicembre 2019
Precedenti comunicazioni in materia
Informiamo le imprese associate che sul BURL del 13 dicembre 2019 n. 50 (Supplemento) è stata pubblicata la L.R. 10 dicembre 2019 n. 21 che, fra le diverse semplificazioni amministrative, conferma quanto già disposto dal comma 7 dell’art. 10 del Codice della Strada ovvero che la circolazione dei mezzi d’opera sulle strade individuate come percorribili dalle cartografie o elenchi strade non è soggetta ad autorizzazione purché detti mezzi d’opera non superino i limiti di massa indicati all’art. 10 comma 8 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e non superino i limiti dimensionali di cui all’art. 61 del medesimo decreto legislativo.
Dal 1° gennaio 2020 sarà operativo l’archivio stradale regionale ovvero saranno pubblicati sui siti istituzionali degli Enti proprietari le cartografie e/o gli elenchi delle strade transitabili per i mezzi d’opera.
Le cartografie e gli elenchi delle strade percorribili costituiranno il nulla osta alla circolazione per i mezzi d’opera.
I limiti di massa “potenziale” indicati all’art. 10 comma 8 sono i seguenti:
per i veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
per i complessi di veicoli (trattore più semirimorchio oppure autocarro più rimorchio):
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in autobetoniera: 54 t;
I limiti “dimensionali” indicati all’art. 61 sono i seguenti:
larghezza massima : non eccedente 2,55 m
altezza massima : non eccedente 4 m (4,30 m per trasporto macchina operatrice sul pianale)
lunghezza totale (compresi gli organi di traino):
- i veicoli a motore isolati non devono eccedere 12 m
- gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere 16,50 m
- gli autotreni e filotreni non devono eccedere di 18,75 m.
I limiti di massa “legali” indicati all’art. 62 (commi 3,4 e 5) sono i seguenti:
per i veicoli a motore isolati detta massa non può eccedere:
- 18 t se si tratta di veicoli a due assi;
- 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi;
- 26 t se si tratta di veicoli a tre o più assi;
- 32 t se si tratta di veicoli a quattro o più assi.
per i complessi di veicoli detta massa non può eccedere:
- per autotreno a tre assi non può superare 24 t;
- per autoarticolato o autosnodato a tre assi non può superare 30 t;
- per autotreno o autoarticolato oppure autosnodato non può superare:
a) 40 t se a quattro assi;
b) 44 t se a cinque o più assi.
Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
DEFINIZIONE DI MEZZI D’OPERA
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 54, lettera n) del Codice della Strada (DL.gs del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) la definizione di mezzi d’opera riguarda i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.
Tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ EFFETTUATI CON I MEZZI D'OPERA
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera f) del Codice della Strada è considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con i mezzi d'opera (così come definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n)), quando i medesimi eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62.
CIRCOLAZIONE MEZZI D’OPERA SENZA AUTORIZZAZIONE
Il comma 7 dell’art. 10 del Codice della Strada dispone che i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario delle strade statali e militari e dalle regioni (n.d.r. Province) per la rimanente rete viaria o dal concessionario per le autostrade a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
In pratica l’articolo 5 della nuova Legge regionale n. 21/2019 ha semplicemente confermato le vigenti disposizioni previste dal comma 7 dell’art. 10 del Codice della Strada ovvero che non è soggetta ad autorizzazione la circolazione degli autocarri classificati mezzi d’opera sulle strade individuate come percorribili nell’archivio stradale regionale (cartografie e/o elenchi strade) a condizione che detti mezzi d’opera non superino i limiti di massa “potenziali” indicati all’art. 10 comma 8 del D. Lgs. n. 285/1992 e non superino i limiti dimensionali di cui all’art. 61 del medesimo decreto legislativo.