Lavoro agile (smart working) – Ritorno all’accordo individuale e nuova comunicazione telematica semplificata

Dal 1° settembre 2022 per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. smart working) ritorna obbligatoria la preventiva stipulazione dell’accordo individuale con i singoli lavoratori, ivi compresi quelli collocati in smart working con atti unilaterali del datore di lavoro (come permesso fino al 31 agosto 2022) e viene introdotta una nuova modalità semplificata di comunicazione telematica obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Suggerimento n. 529/93 del 30 agosto 2022


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 405/2022 e 384/2022 in tema di lavoro agile (c.d. Smart working), per comunicare che a far data dal 1° settembre 2022:

 - tornerà operativo il regime ordinario per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (L. n. 81/2017) che prevede la stipulazione dell’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
  Tale accordo - ai sensi dell’art. 19 L. n. 81/2017 e del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - dovrà indicare:
   - la durata, che può essere a tempo determinato ovvero indeterminato;
   - l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
   - i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
   - gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
   -  gli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore;
   - i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
   - le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e s.m.i. e della normativa in materia di protezione dei dati personali;
   - l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
   - le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
  L’accordo in parola dovrà essere conservato dal datore di lavoro per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
   
 - il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione telematica (ex art. 23 co 1 L. n. 81/2017 così come sostituito dall’art. 41-bis a) della L. n. 122/2022) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicando i nominativi dei lavoratori con cui è stato stipulato l’accordo individuale e, per ciascuno, la data di inizio della prestazione lavorativa in modalità agile e la data di cessazione (qualora prevista).
  Il datore di lavoro non dovrà allegare alla predetta comunicazione i singoli accordi individuali stipulati con i lavoratori.
  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunicherà all’INAIL i dati indicati nella comunicazione telematica con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
  In caso di mancata comunicazione con le modalità sopra indicate, al datore di lavoro sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare compreso tra €100,00 e €500,00 per ogni lavoratore interessato dalla mancata comunicazione.
   
 - La suddetta comunicazione telematica di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere effettuata dal datore di lavoro (ex D.M. n. 149/2022) per tutti gli accordi individuali stipulati ovvero modificati (la proroga è una modifica) a decorrere dal 1° settembre 2022:
   - entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero modifica dell’accordo individuale, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
   

mediante il modulo di comunicazione reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato 1 del D.M. n. 149/2022) sul portale https://servizi.lavoro.gov.it, accessibile con le credenziali SPID o CIE.

Il modulo in parola è composto da cinque sezioni, in cui inserire i dati relativi a:

     1) datore di lavoro: codice fiscale e ragione sociale;
     2) lavoratore: codice fiscale e dati anagrafici;
     3) rapporto di lavoro: data inizio, tipologia, Pat e voce di tariffa INAIL;
     4) accordo di lavoro agile: data sottoscrizione, tipologia durata, data inizio e cessazione;
     5) dati d’invio: inizio, modifica, annullamento, cessazione
    in alternativa, con modalità Massiva REST (utile per la comunicazione di un’elevata numerosità di periodi di lavoro agile) previo l’inoltro della relativa richiesta di attivazione all’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il seguente link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it
  Restano valide le comunicazioni già effettuate utilizzando la procedura previgente (comunicazione telematica “massiva” semplificata “emergenziale”).
  Si precisa che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione telematica potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022

Dal combinato disposto tra la L. n. 81/2017, il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, la L. n. 122/2022 e il D.M. n. 149/2022, in attesa degli opportuni chiarimenti, parrebbe emergere che:

  • se un’impresa al 1° settembre 2022 non ha in corso piani di smart working, il datore di lavoro intenzionato ad attivare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dovrà stipulare un accordo individuale - che rispetti i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - con ciascun lavoratore che intente coinvolgere; procedendo alla relativa comunicazione telematica con le modalità sopra indicate;
  • se un’impresa al 1° settembre 2022 ha in corso un piano di smart working regolato da accordi individuali a tempo indeterminato ovvero determinato con termine successivo alla predetta data - che rispettano i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - sottoscritti dai lavoratori coinvolti e comunicati telematicamente utilizzando la procedura “massiva” semplificata “emergenziale”, nessun altro adempimento è richiesto.  Per gli accordi individuali a tempo determinato, la relativa proroga (come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) dovrà essere comunicata telematicamente con le modalità sopra indicate.
  • se un’impresa al 1° settembre 2022 ha in corso un piano di smart working regolato da accordi individuali a temo indeterminato ovvero determinato con termine successivo alla predetta data - che non rispettano i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - sottoscritti dai lavoratori coinvolti, comunicati telematicamente utilizzando la procedura “massiva” semplificata “emergenziale”, il datore di lavoro – entro tale data - dovrà procedere alla stipulazione di nuovi accordi individuali - che rispettino i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - con i lavoratori coinvolti, procedendo, poi, alla relativa comunicazione telematica con le modalità sopra indicate;
  • se un’impresa al 1° settembre 2022 ha in corso un piano di smart working regolato da atti unilaterali del datore di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato (come permesso fino al 31 agosto 2022) comunicati telematicamente utilizzando la procedura “massiva” semplificata “emergenziale”, il datore di lavoro – entro tale data - dovrà stipulare nuovi accordi individuali - che rispettino i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - con i lavoratori coinvolti, procedendo, poi, alla relativa comunicazione telematica con le modalità sopra indicate;
  • se un’impresa al 1° settembre 2022 ha in corso un piano di smart working regolato esclusivamente da un accordo sindacale a tempo indeterminato ovvero determinato con termine successivo alla predetta data, il datore di lavoro - entro tale data - dovrà comunque procedere alla stipulazione di nuovi accordi individuali - che rispettino i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017, dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 e dall’accordo sindacale - con i lavoratori coinvolti, procedendo, poi, alla relativa comunicazione telematica con le modalità sopra indicate

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 18 co 3-bis L. n. 81/2017 così come sostituito dall’art. 4 del D.lgs. n. 105/2022, i datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:

  • con figli fino a dodici anni di età ovvero senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi della L. n. 104/1992;
  • con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. n. 104/1992 ovvero caregivers ai sensi della L. n. 205/2017.

Le lavoratrici e i lavoratori che richiedono di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Qualunque misura adottata nei loro confronti a fronte della richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sarà considerata ritorsiva ovvero discriminatoria e, pertanto, nulla.

 

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.