Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto legislativo n. 105/2022 - Indicazioni al personale ispettivo - Sistema sanzionatorio in capo al datore di lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito specifiche indicazioni al proprio personale ispettivo, in ordine alla corretta applicazione ed ai profili sanzionatori della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 105/2022.

Suggerimento n. 716/138 del 20 dicembre 2022


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 515/2022), il decreto legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha recepito, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, la disciplina relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori ed i prestatori di assistenza, che mira a garantire una maggiore condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

In particolare, la disciplina contenuta nel citato decreto legislativo, ha modificato, fra l’altro, il decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e la legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), introducendo nuove misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare tra uomini e donne.

Con nota n. 2414/2022, l’INL ha fornito specifiche indicazioni al proprio personale ispettivo, in ordine alla corretta applicazione ed ai profili sanzionatori della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 105/2022, di cui di seguito forniamo una sintesi.

 

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001)

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 105/2001, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006 (v. nostri Suggerimenti n. 474 e n. 697/2022), o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

 

CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001)

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 105/2001, sono puniti con la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi nonché, ove siano stati rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

 

CONGEDI PARENTALI (Capo V, D.Lgs. n. 151/2001)

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al Capo V del decreto legislativo n. 105/2001, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

 

RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE, RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE, RIPOSI PER PARTI PLURIMI, RIPOSI E PERMESSI PER I FIGLI CON HANDICAP GRAVE (artt. 39, 40, 41, 42 e 45, D.Lgs. n. 151/2001)

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42 e 45 del decreto legislativo n. 151/2001 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui ai predetti articoli, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001)

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 54 del decreto legislativo n. 151/2001 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981.

Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

 

DIRITTO AL RIENTRO ED ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO (art. 56, D.Lgs. n. 151/2001)

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 56 del decreto legislativo n. 151/2001 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981.

Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

 

REGIME INTERTEMPORALE

Le novità introdotte in materia di congedo obbligatorio di paternità rendono opportuna una precisazione in relazione al regime intertemporale, in particolare per quanto attiene l’applicabilità delle tutele di cui agli articoli 54 (divieto di licenziamento) e 55 (dimissioni) del novellato decreto legislativo n. 151/2001 per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Al riguardo, tenuto conto che l’evento nascita e la fruizione del congedo da parte del lavoratore padre costituiscono elementi essenziali per l’individuazione del regime normativo applicabile, si ritiene che le tutele previste rispettivamente dall’art. 54, comma 7 (divieto di licenziamento del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità) e dall’art. 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità) trovino applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001 sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.


Referenti

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