Parità salariale - Pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 ottobre 2022 sull’esonero contributivo per le aziende private con certificazione di parità di genere

Il Decreto, adottato di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’economia e delle Finanze, definisce i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere.

Suggerimento n. 697/133 del 2 dicembre 2022


Ricordiamo che in data 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 162 del 2021 in materia di parità salariale (v. nostro Suggerimento n. 776/2021) con la quale si prevede all’art. 4 l’introduzione della Certificazione della Parità di Genere, che costituisce una facoltà dell’azienda e non è legata a limiti dimensionali e all’art. 5, a decorrere dall'anno 2022, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la predetta certificazione.

Inoltre, il Decreto del Ministero del Lavoro del 29 aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 2022) recante “parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità” ha definito i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese (v. nostro Suggerimento n. 474/2022).

Il Decreto interministeriale 20 ottobre 2022 in commento interviene, quindi, a definire criteri e modalità di concessione di tale esonero, per il quale occorrerà presentare apposita domanda all'INPS, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dal medesimo Istituto.

Le domande dovranno contenere le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi dell’azienda;
  1. la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  1. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  1. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
  1. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la mancata trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale;
  1. il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni contenute nella domanda di presentazione di richiesta dell’esonero e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere.

L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.

Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo in oggetto, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.

Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

La fruizione dell’esonero contributivo di cui al decreto in parola è subordinata al possesso del DURC, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro per la mancata trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale.