Parità salariale - Pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 2022 il decreto del 29 aprile 2022 in applicazione della legge n. 162/2021

Il Decreto recante “parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità” definisce i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese.

Suggerimento n. 474/84 del 13 luglio 2022


Ricordiamo che in data 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 162 del 2021 in materia di parità salariale (v. nostro Suggerimento n. 776/2021) con la quale si prevede l’introduzione della Certificazione della Parità di Genere, che costituisce una facoltà dell’azienda e non è legata a limiti dimensionali.

 

LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N.162/2021 SULLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

La Legge prevede l’introduzione della certificazione della parità di genere e rinvia a successivi decreti per la sua definizione e stabilisce che alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere, sia riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici saranno tenute ad indicare nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private della suddetta certificazione.

Infine, si riconosce a partire dall’anno 2022, un esonero contributivo alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento

Lo sgravio è concesso in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, da riparametrare ed applicare su base mensile.

 

PARAMETRI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

In applicazione della Legge n. 162/2021 il Decreto in commento stabilisce che i parametri minimi siano quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere” che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni” e successive modifiche o integrazioni.

Richiamando il classico modello di riferimento dei sistemi di gestione, la PdR UNI 125:2022 prevede la misurazione, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni per attribuire alle stesse un livello di maturità e misurare gli auspicabili miglioramenti nel tempo.

Per garantire una misurazione del livello di maturità delle singole organizzazioni, sono individuate 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:

  • cultura e strategia
  • governance
  • processi HR
  • opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
  • equità remunerativa per genere
  • tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale che contribuisce alla misurazione del livello attuale dell’organizzazione e rispetto al quale è misurato il miglioramento nel tempo.

Per ciascuna area di valutazione sono stati identificati degli specifici KPI con i quali misurare il grado di maturità dell’organizzazione attraverso un monitoraggio annuale e una verifica ogni due anni, per dare evidenza del miglioramento ottenuto grazie alla varietà degli interventi messi in atto o delle correzioni attivate.

Ogni indicatore è associato a un punteggio il cui raggiungimento o meno viene ponderato per il peso dell’area di valutazione: è previsto il raggiungimento del punteggio minimo di sintesi complessivo del 60% per determinare l’accesso alla certificazione da parte dell’organizzazione.

Al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese in conformità alla citata UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E DELLE CONSIGLIERE E CONSIGLIERI TERRITORIALI E REGIONALI DI PARITÀ

Per consentire alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, il datore di lavoro fornisce annualmente, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un'informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022.

Le rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, qualora sulla base dell'informativa aziendale di cui sopra e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (obbligatorio per le aziende con più di 50 dipendenti e facoltativo per le aziende con meno di 50 dipendenti) rilevassero anomalie o criticità, potranno segnalarle all'organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione della parità di genere, previa assegnazione all'impresa di un termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle stesse.