INPS - "Legge di Bilancio per il 2023" - Esonero contributivo di 2 o 3 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore - Indicazioni operative

L'INPS ha illustrato la disciplina e ha fornito le istruzioni necessarie per l’applicazione dell’esonero sulla quota di contributi a carico del lavoratore di cui alla legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio anno 2023).

Importante | Suggerimento n. 97/20 dell'8 febbraio 2023


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 35/2023), l’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio per l'anno 2023”), ha previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, l’esonero di 2 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore con i medesimi criteri e modalità di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021 a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima.

Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima.

L’INPS con la circolare n. 7/2023 fornisce le istruzioni operative e contabili per l’applicazione precisando che, per quanto non espressamente indicato, vale quanto comunicato in precedenza con la circolare n. 43/2022 e con il messaggio n. 3499/2022 (v. nostri Suggerimenti n. 281/2022 e n. 607/2022).

 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO

Possono accedere tutti i dipendenti di datori di lavoro privati (compresi gli apprendisti e i dipendenti part-time) purché vengano rispettati i limiti della retribuzione imponibile mensile a fini previdenziali di 2.692 euro (riduzione del 2%) e di 1.923 euro (riduzione del 3%). Si precisa che il diritto alla fruizione dell’esonero in parola non è subordinato né al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione né al possesso del DURC.

 

ASSETTO, MISURA E DURATA DELL’ESONERO

L’esonero è valido per i periodi di paga del 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’importo dell’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari a:

- 2 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, della tredicesima mensilità;
- 3 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, della tredicesima mensilità.

 

Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili sono elemento di valutazione sia per l'applicabilità della riduzione contributiva che per la determinazione della sua entità:

- imponibile previdenziale superiore a 2.692 euro al mese non spetterà alcuna riduzione della quota contributi a carico lavoratore;
- imponibile previdenziale superiore a 1.923 euro, ma inferiore di 2.692 euro al mese, spetterà l'esonero contributivo del 2%;
- imponibile previdenziale inferiore a 1.923 euro al mese spetterà l'esonero contributivo del 3%.

 

La verifica della soglia reddituale va effettuata mese per mese e pertanto la riduzione della quota dei contributi dovuta potrà assumere un’entità diversa in base alla retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento dell'importo di 2.692 euro.

 

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

La normativa stabilisce che l’esonero è riconosciuto in via eccezionale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e, pertanto, per le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro dell’anno in corso.

In proposito, l’INPS chiarisce che l’esonero non si applica sui seguenti importi:

- ultime competenze di fine rapporto riconosciute a gennaio 2023 nel caso di rapporto di lavoro cessato entro il 31 dicembre 2022;
- ultime competenze di fine rapporto riconosciute a gennaio 2024 nel caso di rapporto di lavoro cessato entro il 31 dicembre 2023;
- emolumenti (es. compenso per lavoro straordinario) erogati nel 2024 riferiti al 2023 nel caso di continuità del rapporto di lavoro.

 

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE RELATIVA ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ

L’articolo 1, comma 281, della Legge di Bilancio 2023, prevede espressamente che l’importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Pertanto, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà essere applicata, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese che sull’importo della tredicesima mensilità.

A tali importi verrà applicata separatamente la riduzione del 2% se la retribuzione imponibile è pari o inferiore a 2.692 euro o la riduzione del 3% se la retribuzione imponibile è pari o inferiore a 1.923 euro.

Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:

- sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (2%) oppure 1.923 euro (3%);
- sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (2%) oppure 1.923 euro (3%);

 

Si precisa che per gli operai edili la quota della tredicesima mensilità si identifica nel 10% accantonato mensilmente in Cassa Edile come gratifica natalizia.

Nel caso di lavoratori cessati in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

 

QUATTORDICESIMA MENSILITA’

Ricordiamo che (v. nostro Suggerimento n. 607/2022) con riferimento alla quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro o di 1.923 euro.

Nel mese di erogazione di tale mensilità potrà essere applicato lo sgravio solamente nell'ipotesi in cui l'ammontare della quattordicesima mensilità (o del suo rateo), sommata alla retribuzione del mese non ecceda il massimale previsto (2.692 euro o 1.923 euro).

 

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE IN PRESENZA DI PIÙ DENUNCE MENSILI

Come più volte evidenziato, la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (ai fini della riduzione del 2%) o di 1.923 euro (ai fini della riduzione del 3%), maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2023, del rateo di tredicesima.

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:

- variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- operazioni societarie o di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori nel corso del mese;
- personale che transita da una posizione contributiva all’altra dello stesso datore di lavoro.

 

L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.

Diversamente, nelle circostanze in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro o di 1.923 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

 

POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL’ESONERO PER LE IPOTESI DI LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI O PARZIALMENTE CONVENZIONATI

L’esonero in trattazione trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, a condizione che la retribuzione mensile non superi l’importo di 2.692 euro o 1.923 euro.

Analoga conclusione circa la possibilità di applicare l’esonero in trattazione si ritiene valida anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro riguardanti soggetti distaccati in Paese parzialmente convenzionati.

Per i dettagli si rimanda al punto 5. del sopra citato messaggio INPS n. 3499/2022 (v. nostro Suggerimento n. 607/2022).

 

ISTRUZIONI OPERATIVE - COMPILAZIONE UNIEMENS

Ai fini dell’accesso al beneficio in misura di 3 punti percentuale, di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso d Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> nella sezione <DenunciaIndividuale>.

Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:

Esonero 3% spettante sulla retribuzione

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposto nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Esonero 3% spettante sulla tredicesima mensilità (dicembre 2023)

- Nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L099”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” - Tredicesima mensilità”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito alla tredicesima mensilità.

 

Esonero 3% spettante sul rateo della tredicesima mensilità

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L100”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” - Rateo tredicesima mensilità”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo di tredicesima mensilità;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito al rateo.

 

Ricordiamo che l’esonero di 2 punti percentuali è una proroga per l’anno 2023 del beneficio introdotto dalla legge di Bilancio dell’anno 2022 e, pertanto, per quanto riguarda l’esposizione in Uniemens si continueranno ad utilizzare i codici di recupero già previsti per la misura suddetta (v. nostro Suggerimento n. 607/2022).

Per comodità riportiamo i codici da utilizzare per l’esposizione del beneficio di 2 punti percentuali.

Esonero 2% spettante sulla retribuzione

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Esonero 2% spettante sul rateo della tredicesima mensilità

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”;
- ell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento potrà essere massimo pari a 224 euro;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Esonero 2% spettante sulla tredicesima mensilità (dicembre 2023)

- nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità” se erogata in un'unica soluzione;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito alla tredicesima mensilità.

 

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Per i datori di lavoro che abbiano già provveduto all’elaborazione delle buste paga per la mensilità di gennaio 2023 e che non abbiano potuto procedere all’esposizione dei suddetti codici sul medesimo flusso di competenza, potranno, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.

 

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I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).


Referenti

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