INL - Disposizioni in tema di tirocini previste della Legge di Bilancio 2022 - Prime indicazioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tirocini alla luce di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022.

Suggerimento n. 203/41 del 22 marzo 2022


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 16/2022), la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2022”) ha previsto che entro sei mesi dall’entrata in vigore della predetta legge (ovvero entro il 30 giugno 2022), Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida in materia di tirocini, diversi da quelli curriculari che, si ricorda, non costituiscono rapporti di lavoro.

In attesa dell’emanazione delle nuove linee guida nazionali, l’INL, con nota n. 530/2022, ha voluto chiarire quali siano le previsioni contenute nella legge di bilancio per l’anno 2022 già in vigore, fermo restando che al momento restano comunque valide le specifiche regole in materia stabilite dalla Regione Lombardia (v. nostro Suggerimento n. 262/2018).

In particolare, le disposizioni che devono già essere rispettate e tenute in considerazione sono:

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sanzione amministrativa (da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro) in caso di mancata corresponsione di una congrua indennità di partecipazione.

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Pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno in caso di ricorso fraudolento al tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Per valutare la condotta fraudolenta del datore di lavoro, il personale ispettivo farà riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative fornite dall’INL con la circolare n. 8/2018 (v. nostro Suggerimento sopra citato).

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L’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego (COB) riguarda unicamente i tirocini extracurriculari (ovvero tirocini aventi obiettivi formativi, di orientamento, inserimento/reinserimento lavorativo).

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Il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008. Infatti, il tirocinante è equiparato alla figura del lavoratore, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.


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