“Legge di bilancio per il 2022” - Novita’ in materia di lavoro - Webinar 25 gennaio 2022

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (S.O. alla G.U. n. 310/2021) la legge n. 234/2021 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 in vigore dal 1° gennaio 2022.

Suggerimento n. 16/6 del 5 gennaio 2022


La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2022”) ha previsto alcune novità in materia di lavoro la cui illustrazione sarà oggetto di un apposito incontro informativo, in modalità webinar, che si terrà il giorno

martedì 25 gennaio 2022, dalle ore 10,00 alle ore 12,30

a cui è possibile partecipare, previa registrazione da effettuare cliccando qui.

Riservandoci di comunicare eventuali successive disposizioni di carattere amministrativo che dovessero essere emanate dagli Enti interessati, di seguito forniamo una breve sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese.

 

NOVITA’ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La legge di Bilancio 2022 prevede un quadro di interventi diretti a garantire la universalizzazione e razionalizzazione degli ammortizzatori sociali per fronteggiare le instabilità del mercato e supportare le transizioni occupazionali.

Il legislatore interviene sul decreto legislativo n. 148/2015 apportando alcune variazioni che interessano sia la disciplina della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) sia della Cassa integrazione straordinaria (CIGS).

In primo luogo le modifiche attengono ai beneficiari; infatti, si dispone che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022, possano essere destinatari del trattamento di integrazione salariale anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Viene anche modificato il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro che deve essere maturata presso l’unità produttiva da parte dei lavoratori oggetto di sospensione. In particolare, per i trattamenti di integrazione salariare richiesti dal 1° gennaio 2022 la predetta anzianità che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda passa da 90 a 30 giorni.

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il sistema dei massimali per fasce retributive viene sostituito dalla previsione di un unico massimale di trattamento di integrazione, pari a quello più alto (per il 2021 pari a € 1.199,72), indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.

La legge di Bilancio 2022 introduce, a far data dal 1° gennaio 2025 una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante a favore delle imprese che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta. La misura premiante sarà calcolata secondo le seguenti aliquote:

  • al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

In merito alla possibilità di richiedere il pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’INPS, è ora previsto che il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In tema di causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) la legge di Bilancio ha introdotto alcune integrazioni. Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 148/2015, dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali: a) riorganizzazione; b) crisi aziendale; c) contratto di solidarietà.

In particolare, la causale della riorganizzazione aziendale è stata estesa alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati con apposito decreto del Ministero del Lavoro e Ministero delle Sviluppo Economico. I programmi devono perseguire il fine del recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale e aumento delle competenze dei lavoratori.

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali, al termine dell’intervento di CIGS con causale di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale, viene prevista la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di integrazione salariale pari a 12 mesi massimi, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero (c.d. accordo di transizione occupazionale).

 

DISOCCUPAZIONE NASPI

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, le condizioni di accesso alla NASPI vengono rese meno rigide e a tal fine viene eliminato il requisito dei 30 giorni lavorativi per accedere all’indennità di disoccupazione. Sul versante del quantum, si modifica la decorrenza del décalage prevedendo una riduzione del 3% dal primo giorno del sesto mese di fruizione della prestazione; per i lavoratori che abbaino compiuto il 55esimo anno di età alla data di presentazione della domanda, la riduzione scatta dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione della NASPI.

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

La manovra prevede che l’esonero contributivo previsto dalla L. n. 178/2020 (v. nostro Suggerimento 8/2021), possa essere applicato anche alle assunzioni ed alle trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica, effettuate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali.

Per tutto il 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

È previsto uno specifico incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale: tale incentivo è pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta dal lavoratore per un numero massimo di 12 mesi a favore dell’impresa che lo assume a tempo indeterminato. Inoltre, i medesimi lavoratori in CIGS potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Tale beneficio è subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PER I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile su tredici mensilità, non ecceda l’imposto di euro 2.692 mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE FEMMINILE

La legge di Bilancio 2022 prevede, inoltre, una decontribuzione per le lavoratrici madri. In via sperimentale per l’anno 2022 è riconosciuto, nella misura del 50%, l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali delle lavoratrici madri dipendenti, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno dal predetto rientro.

 

APE SOCIALE

Viene disposta la proroga dell’Ape sociale al 31 dicembre 2022 e viene ampliata la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminata la condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dalla fine del godimento della Naspi per poter accedere alla prestazione.

Si prevede, ai fini dell'accesso all'Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per gli operai edili come indicati nel CCNL.

 

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’

 Dal 1° gennaio 2022 è reso strutturale il congedo obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

 

TIROCINI EXTRACURRICULARI

Si prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti rispetto agli attuali:

  1. revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  2. individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  3. definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  4. definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  5. previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

La norma prevede che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione fa scattare delle sanzioni economiche: da 1.000 fino a 6.000 euro a seconda della gravità dell’illecito commesso.

Sul piano sanzionatorio, per disincentivare l’utilizzo improprio del tirocinio extracurriculare, è anche previsto che, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena di una ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 


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