Tirocini - Nuovi indirizzi regionali

Dal 9 giugno 2018 entrano definitivamente in vigore le nuove disposizioni in materia di tirocini adottate dalla Regione Lombardia a cui dovranno attenersi i nuovi tirocini attivati sul territorio regionale a partire dalla predetta data.

Suggerimento n. 262/41 del 21 maggio 2018


La Regione Lombardia ha adottato i nuovi indirizzi in materia di tirocini, curriculari o extracurriculari, ed ha definito gli standard per la stesura e la stipula della convenzione e del Progetto Formativo Individuale (differenziati tra tirocinio curriculare ed extracurriculare).

I nuovi indirizzi regionali, in vigore dal 9 giugno 2018, non si applicano ai tirocini già in corso di svolgimento a tale data, ai quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (ciò vale anche in caso di proroga, se prevista ed ammissibile dalla normativa applicata).

Ricordiamo che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ed una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, dell’occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

In proposito, l’Ispettorato nazionale di lavoro (INL) ha recentemente emanato la circolare n. 8/2018 fornendo alcune indicazioni operative per il personale ispettivo volte al contrasto di fenomeni di elusione della disciplina dei tirocini extracurriculari.

In particolare, l’attività di vigilanza deve verificare l’osservanza della normativa regionale di riferimento nonché le modalità di svolgimento dei tirocini per valutarne la genuinità e l’eventuale carenza dei presupposti e dei requisiti specifici, per appurare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

L’Ispettorato nazionale, a titolo esemplificativo, riporta alcune possibili ipotesi di violazione della normativa che potrebbero compromettere la natura formativa del tirocinio, riconducendo lo stesso ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

PRESUPPOSTI PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

 

I soggetti ospitanti (imprese) non devono:

 

- aver effettuato licenziamenti per mansioni riferibili a quelle del tirocinio di cui al Progetto Formativo Individuale nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo. A tale fine non rilevano i recessi per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo nonchè i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale ovvero in caso di specifici accordi collettivi;
- avere in corso, all’avvio del tirocinio nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. In via prudenziale, si consiglia di considerare anche la sospensione con intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria per mancanza di lavoro.

 

TIPOLOGIE DI TIROCINI

 

I nuovi indirizzi regionali si riferiscono sia ai tirocini extracurriculari sia a quelli curriculari.

I tirocini extracurriculari, aventi obiettivi formativi, di orientamento, inserimento/reinserimento lavorativo, si rivolgono a: soggetti in stato di disoccupazione; lavoratori beneficiari di strumenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori a rischio occupazionale; soggetti in cerca di altra occupazione; soggetti disabili e svantaggiati.

I tirocini curriculari sono rivolti a persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da Istituti di alta formazione, finalizzati ad acquisire obiettivi di apprendimento realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolti al di fuori del calendario scolastico o accademico.

 

DURATA DEI TIROCINI

 

I tirocini extracurriculari devono avere durata minima di 2 mesi e non possono durare, comprese eventuali proroghe, più di:

6 mesi se il Progetto Formativo Individuale è rivolto a competenze referenziate con EQF di livello 2 e 3 (livello obbligo scolastico);
12 mesi se Progetto Formativo Individuale è rivolto a competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 (es. Liceo/ITS/Istituto tecnico/Università).

 

La durata del tirocinio, indicata nel Progetto Formativo Individuale, deve essere congrua con gli obiettivi formativi da conseguire; il tirocinio è sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 30 giorni solari oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Per quanto attiene ai tirocini curriculari le durate minime e massime restano stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi dei corsi di riferimento del tirocinio.

Il tirocinio si può concludere anticipatamente:

- per decisione del tirocinante da motivare per iscritto;
- per decisione del soggetto ospitante o promotore a causa di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
- per decisione del soggetto ospitante o promotore a causa dell’impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

 

TUTOR AZIENDALE

 

Il tutor aziendale, nominato dal soggetto ospitante e responsabile dell’attuazione del progetto formativo nonché dell’inserimento ed affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal tirocinio.

Ogni tutor aziendale può seguire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti extracurriculari o 5 curriculari.

Il tutor aziendale ed il tutor del soggetto promotore (cioè, il tutor individuato da: Istituzione scolastica, Centro per l’impiego, Ente accreditato ai servizi al lavoro, ecc.) collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, al monitoraggio delle attività e all’attestazione delle competenze acquisite.

 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE

 

Il tirocinio è svolto sulla base di una Convenzione di tirocinio e di un Progetto Formativo Individuale (PFI).

La Convenzione, anche collettiva, prevede le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e doveri di ciascuna delle parti coinvolte (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione.

Il Progetto Formativo Individuale riporta gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le sue modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’importo mensile lordo dell’indennità di partecipazione e le garanzie assicurative.

 

LIMITI ALL’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

 

Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio, né per sostituire lavoratori dipendenti in caso di picco di attività, malattia, maternità, ferie, infortuni o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione.

E’ possibile realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare; in ogni caso, tale tipologia di tirocinio non può essere attivata con persone con cui siano intercorsi, nei due anni precedenti, rapporti di lavoro dipendente o forme di collaborazione.

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici (arrotondati all’unità superiore) applicati all’unità operativa di riferimento del tirocinio:

- strutture composte dal solo titolare o non superiori a 5 risorse umane: un solo tirocinante;
- strutture tra 6 e 20 risorse umane: massimo due tirocinanti;
- strutture in numero superiore a 20 risorse umane: numero di tirocinanti non superiore al 10% delle risorse umane presenti.

 

Per “risorse umane” si devono intendere: il o i titolari dell’impresa; i lavoratori assunti a tempo indeterminato; i lavoratori assunti a tempo determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda al termine del tirocinio stesso; i soci lavoratori di cooperative.

 

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE

 

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è dovuta al tirocinante un’indennità il cui importo viene indicato nella convenzione di tirocinio e che non potrà essere inferiore a 500 euro mensili - al lordo delle eventuali ritenute fiscali - riducibile a 400 euro mensili lordi se si prevede di corrispondere i buoni pasto o di fornire un servizio mensa; qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore l’indennità sarà pari ad euro 350 mensili lorde.

Tale indennità è erogata per l’intero in caso di partecipazione minima al tirocinio almeno pari all’80% del monte ore, su base mensile, riportato nel Progetto formativo individuale; qualora la partecipazione sia inferiore, l’indennità è ridotta in proporzione, fermo restando l’importo minimo di euro 300 mensili.

Durante i periodi di eventuale sospensione (vedi ipotesi descritte nel paragrafo “Durata dei tirocini”) l’indennità non è dovuta.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali l’indennità di partecipazione non viene corrisposta.

Dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

 

Pur non essendo rapporti di lavoro, i tirocini extracurriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, che potrà delegare tale adempimento anche al soggetto promotore.

 

MONITORAGGIO, CONTROLLO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

 

Regione Lombardia promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie.

La Regione si riserva di effettuare controlli presso il soggetto promotore al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, assumendo se necessario provvedimenti sanzionatori nei confronti del soggetto promotore e/o di quello ospitante (tra cui l’interdizione fino a 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini) e segnalando i casi al Servizio Ispezione del Lavoro.

L’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, operata dall’Ispettorato del lavoro.

Si ricorda che, in caso di mancato riconoscimento dell’indennità di partecipazione, l’articolo 1, comma 35, della legge n. 92/2012 prevede una sanzione amministrativa la cui misura varia da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro in base alla gravità dell’illecito commesso.

 

 

Riportiamo, infine, di seguito il link ove è reperibile la documentazione regionale relativa alla nuova disciplina dei tirocini:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Tirocini/tirocini-aggiornamento-indirizzi-regionali/tirocini-aggiornamento-indirizzi-regionali


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