Verifica di congruità della manodopera - Dal 1° marzo 2023 procedura di alert per tutti i cantieri attivi
Ricordiamo che dal prossimo mese sarà attivata dalla Cassa Edile competente una “procedura informativa di alert” nei confronti dei soggetti interessati.
Suggerimento n. 96/19 del 7 febbraio 2023
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 706/2022) le Parti Sociali nazionali hanno stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti a tale data o avviati a decorrere dalla stessa venga attivata una “procedura di alert” allo scopo di ricordare ai soggetti coinvolti di richiedere l’attestazione di congruità.
Riepiloghiamo di seguito il dettaglio della predetta procedura che interessa in particolare le imprese affidatarie.
- A seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, sarà inviata una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) informando che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità. Qualora l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l’impresa affidataria, il sistema invierà una PEC a quest’ultima, invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti;
- il giorno 3 di ogni mese il sistema CNCE_Edilconnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri;
- per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviata, 20 giorni prima della fine dei lavori, una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per informare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione;
- alla data di chiusura del cantiere, qualora non sia stata richiesta la verifica della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi:
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cantiere congruo: la Cassa Edile invita, tramite PEC, l’impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione (questi ultimi riportati nella stessa PEC); |
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cantiere non congruo: il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile, si intende dal 1° giugno), la Cassa Edile invia, tramite PEC, una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione (con avviso, per il committente nel caso di appalto pubblico, di non procedere al pagamento del saldo finale). Nell’informativa sarà specificato che, qualora non si ottemperi a quanto previsto in tema di regolarizzazione e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della PEC, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI (Banca Nazionale delle Imprese Irregolari) e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line. Quest’ultima fase della procedura di alert, relativa specificamente al caso in cui il cantiere non risulti congruo, sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023. |
Ricordiamo, infine, che per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, le Casse Edili procederanno al rilascio dell’attestazione di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto, ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.