Variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrate nell’anno 2018 e nel primo semestre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2025 sono stati pubblicati i decreti con i quali il MIT ha rettificato le variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017, nonché le variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 e degli anni antecedenti al 2020.
Suggerimento n. 32/3 del 13 gennaio 2025
Lo scorso 4 gennaio sono stati pubblicati i seguenti decreti adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti:
- Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica dell’Allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;
- Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica dell’allegato 1 e 2 del decreto 11 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021”.
Si tratta di decreti con i quali il MIT ha rettificato le variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017, nonché le variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 e rispetto ai prezzi medi degli anni antecedenti al 2020 fino ad arrivare al 2003.
il MIT ha dovuto adottare tali provvedimenti a seguito di un lungo e complesso percorso giurisdizionale promosso da ANCE avverso i decreti del 2018 e del primo semestre 2021.
I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto le contestazioni mosse da ANCE, riconoscendo la presenza di gravi anomalie nel metodo di rilevazione utilizzato dal MIT, che hanno causato per taluni materiali forti disallineamenti rispetto al reale andamento del mercato.
Il Ministero, quindi, è stato chiamato ad effettuare un supplemento di istruttoria per i materiali oggetto di contestazione, al fine di rilevare correttamente le variazioni di prezzo intervenute, anche attraverso la possibilità di raffrontare i dati riportati dalle proprie fonti ufficiali (Istat, Provveditorati e Camere di Commercio) con quelli risultanti da banche dati nazionali ed internazionali di primario riferimento per tali materiali.
Si tratta di un risultato di notevole importanza per il settore, che rende merito all’impegno profuso in questi anni dal sistema associativo al fianco delle imprese, volto anche a superare il modello “compensativo” a favore di quello revisionale, come poi introdotto nel Codice dei contratti del 2023.
Ciò premesso, la rettifica intervenuta ha riguardato i seguenti materiali:
- per l’anno sul 2018 sul 2017, in relazione al bitume;
- per il primo semestre del 2021 rispetto agli anni precedenti, i seguenti 16 materiali:
- Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate
- Lamiere in acciaio "Corten”
- Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)
- Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
- Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
- Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali
- Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
- Tubazioni in acciaio nero senza saldatura
- Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100
- Tubazione in PVC rigido
- Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
- Tubi di rame per impianti idrosanitari
- Legname per infissi
- Legname abete sottomisura
- Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)
- Bitume
Il supplemento di istruttoria svolto dal Ministero ha portato, per quasi tutti i materiali, a correzioni, anche consistenti, in aumento delle variazioni di prezzo riportate in entrambi i decreti. L’unico caso di revisione al ribasso riguarda il prezzo del Legname Abete Sottomisura, registrato nel primo semestre 2021.
Le imprese interessate dovranno presentare istanza alle committenti per ottenere la compensazione dovuta in relazione alle nuove variazioni dei prezzi - al netto di quanto eventualmente già percepito sulla base delle variazioni indicate nei decreti originari - entro i termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento per i predetti decreti, e quindi:
- per quanto riguarda il prezzo del bitume relativo al 2018, ai sensi dell’art. 133, D.Lgs. n. 163/2006, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, ossia entro mercoledì 5 marzo p.v.;
- per quanto riguarda il prezzo dei diversi materiali relativi al primo semestre del 2021, ai sensi dell’articolo 1-septies, D.L. n. 73/2021, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, ossia entro domenica 19 gennaio p.v..
Le istanze dovranno:
- riguardare esclusivamente i materiali indicati nelle Tabelle dei decreti e sempre che gli stessi siano stati effettivamente impiegati in lavori eseguiti e contabilizzati nei due periodi dl riferimento (rispettivamente, l’annualità del 2018, e il primo semestre 2021);
- utilizzare, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto, al netto della relativa alea (ossia, per le variazioni relative al 2018, il 10%; per le variazioni relative al primo semestre 2021, l’8%, nel caso di offerte presentate nel 2020, e il 10% complessivo per le offerte antecedenti).
Si ricorda infine che l’iter giurisdizionale relativo al decreto MIT concernente il secondo semestre 2021 non si è ancora concluso, essendo pendente in secondo grado.