Urban Foro – Valutazione paesistica dei progetti
La valutazione paesistica di un progetto non è comparabile con un parere espresso per interventi simili, considerata la diversità del contesto circostante.
Suggerimento n.531/79 del 2 dicembre 2016
In tema di valutazione dell’inserimento paesistico degli interventi, si è espresso il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, Sezione III, che, con la sentenza 23 maggio 2016, n. 1037, ha affermato il principio che l’esame della Commissione del Paesaggio è da considerarsi circonstanziato caso per caso, in quanto ciascun intervento, anche quando preveda manufatti simili ad altri progetti precedentemente approvati, è da considerarsi necessariamente diverso da qualsiasi altro intervento edilizio, poiché istituisce rapporti sempre diversi con il contesto circostante.
La sentenza tratta il caso specifico di un intervento di manutenzione straordinaria della facciata di un edificio esistente che contempla la realizzazione di una recinzione.
Tale intervento edilizio, sottoposto al parere della Commissione del Paesaggio e della Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, è stato valutato negativamente in termini di compatibilità paesaggistica, con l’espressione del diniego al rilascio del provvedimento autorizzatorio.
L’operatore, pertanto ha presentato ricorso al TAR, sostenendo la non necessità di una valutazione paesistica, la mancanza di indicazioni per superare l’incompatibilità paesistica e la disparità di trattamento rispetto a casi di intervento analoghi.
Secondo l’orientamento del TAR, l’intervento edilizio, pur essendo di manutenzione straordinaria, “altera lo stato dei luoghi”, per cui è da ritenersi soggetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quindi alla valutazione paesistica del progetto.
Per ciò che concerne la mancanza di indicazioni da parte della Commissione del Paesaggio riguardo alle modalità per superare l’incompatibilità progettuale, il TAR sostiene che non sussiste “alcun obbligo dell’Amministrazione di suggerire soluzioni progettuali alternative a quelle proposte in sede di autorizzazione paesaggistica per rendere l’intervento compatibile”.
Riguardo alla sostenuta “disparità di trattamento rispetto ad interventi realizzati nell’edificio contiguo”, il TAR osserva che “in materia paesaggistica la disparità di trattamento di situazioni eguali è vizio assai difficilmente riscontrabile, in quanto è nella realtà delle cose che ciascun nuovo manufatto, o progetto di manufatto, sia normalmente diverso - per quantità di ingombro e altri caratteri estrinseci - da ogni altro già assentito”.
Secondo l’orientamento del TAR, inoltre, “nell'ipotesi di manufatti simili, sempre avviene che il nuovo vada a occupare una porzione fisica di spazio tutelato diverso da quello dell'altro già assentito e che così naturalmente diversi ne siano l'impatto visivo e prospettico e il rischio di alterazione negativa del contesto protetto”.
Sulla base di tali considerazioni, conclude il Tribunale Amministrativo, in sintonia con quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 11 settembre 2013, n. 4497, che “il giudizio concreto di compatibilità paesaggistica - salvi ben rari e macroscopici casi - è normalmente non comparabile con altri concreti giudizi già operati, quand'anche nelle immediate vicinanze” .