Urban Foro - Validità del permesso di costruire

Il permesso di costruire è valido anche se non ritirato, per cui è illegittimo ingiungere alla demolizione dell’intervento autorizzato.

Suggerimento n. 18/1 dell'11 gennaio 2018


Il TAR Lombardia, sede di Milano, con la sentenza 14 novembre 2017, n. 2173, afferma che il permesso di costruire ha effetto fin dal momento della sua emanazione, indipendentemente dal fatto che sia comunicato all'interessato e che questi lo ritiri.

Il TAR ha accolto il ricorso proposto contro l’ordinanza con cui il Sindaco di Merate (LC) ha ingiunto al proprietario di un edificio di demolirlo per non aver ritirato il permesso di costruire.

Circostanza che, ad avviso dell'Amministrazione Comunale, ha comportato la decadenza del titolo edilizio, ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia.

La sentenza rileva che la disposizione all’art. 15 del Testo Unico per l’Edilizia, per cui il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione non può superare tre anni dall’inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo per la parte dei lavori non eseguiti, non contempla la decadenza del titolo edilizio, né in caso mancato ritiro, né nell'ipotesi di ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione ed ha il solo scopo di dare certezza al termine di validità del titolo abilitativo, ai fini di una puntuale individuazione del termine di inizio dei lavori di costruzione.

Sulla base di tali considerazioni è da escludere che il mancato ritiro del permesso di costruire costituisca motivo di decadenza del titolo abilitativo, anche perché il Comune di Merate non contesta la violazione in termini di inizio e di fine dei lavori e constata che l’intervento sanzionato è conforme, sia per sagoma che per volumetria, al permesso di costruire.

La decisione del TAR Lombardia è in linea all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, fatta salva la potestà dell’Amministrazione comunale di annullare il titolo edilizio in autotutela prima di darne comunicazione all’interessato (a tal proposito, si cita la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, 30 novembre 2006, n. 25536), il perfezionamento del permesso di costruire si ha quando il Comune, conclusa favorevolmente l'istruttoria, comunica l'esito positivo della domanda; mentre il successivo pagamento degli oneri di urbanizzazione e il rilascio materiale del permesso di costruire sono momenti di perfezionamento dell'efficacia di un provvedimento già esistente (come affermato nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV, 21 dicembre 2015, n. 5791 e 22 agosto 2013, n. 4255).

Il titolo edilizio è quindi da ritenersi valido ed efficace a prescindere dal fatto che l’interessato abbia materialmente provveduto a ritirarlo.

Il che implica che una volta che il Comune manifesti la volontà di rilasciare il titolo, l’interessato ha diritto al mero rilascio del documento formale del permesso di costruire (a tal proposito, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 giugno 2005, n. 3594), fatta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche nel caso di un’autorizzazione implicita: ipotesi che si configura quando l'Amministrazione Comunale, pur non adottando formalmente il provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o con un comportamento conseguente o andando in una direzione a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente (a tal proposito, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 febbraio 2001, n. 813).


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Tags: Edilizia