Urban Foro – Tutela dei diritti edificatori

Sono da tutelare i diritti edificatori di aree soggette a piano attuativo, in caso di presentazione del progetto del piano entro i termini previsti dalla l.r. 31/2014

Suggerimento n.71/13 del 27 gennaio 2017


Sul tema della fase transitoria di applicazione della legge regionale della Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 sul consumo di suolo, si è recentemente espresso il T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, con la sentenza 17 gennaio 2017, n. 47.

Il T.A.R. Lombardia ha valutato la legittimità della delibera 28 luglio 2015, n. 128 di adozione della variante al P.G.T. del Comune di Brescia, con cui alcuni lotti di un Ambito di Trasformazione, precedentemente qualificati come “edificabili”, sono stati classificati come aree rurali. Nel P.G.T. previgente l'utilizzazione dei diritti edificatori era subordinata a tre condizioni:

-  l'approvazione del piano attuativo;

- il pagamento di un contributo di costruzione straordinario, giustificato come dotazione di qualità aggiuntiva;

- l'inserimento del progetto nel programma triennale degli interventi di trasformazione urbanistica, previo svolgimento di un esame comparativo tra le proposte dei proprietari interessati in base ai criteri di valutazione.

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, i comproprietari dei terreni hanno presentato il 24 luglio 2015 un progetto di Piano Attuativo riferito a tutta l’unità di intervento compresa nell’Ambito di Trasformazione, al fine di evitare di perdere l’edificabilità delle aree.

Il Comune, con deliberazione del 9 febbraio 2016, n. 17, ha approvato la Variante Generale al P.G.T., confermando le previsioni di inedificabilità per alcune delle aree dell’Ambito di Trasformazione.

Il T.A.R. ha dichiarato l’illegittimità della variante, successiva alla presentazione del progetto di attuazione dell’Ambito, con cui è stata cambiata la destinazione dell'area, ignorando i "diritti acquisiti" in base al P.G.T. previgente.

Con la sentenza del 17 gennaio scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale conferma che la disciplina introdotta dalla l.r. 31/2014 indirizza la pianificazione urbanistica verso un minore consumo di suolo e mantiene provvisoriamente efficaci le previsioni e i programmi edificatori del P.G.T. in vigore.

Nel periodo transitorio, pertanto, possono essere portati ad esecuzione e approvati i Piani Attuativi già previsti, purché sia presentato il progetto del Piano Attuativo nel termine di trenta mesi dall’entrata in vigore della l.r. 31/2014, ovvero entro il 2 giugno 2017.

Nel caso in cui non sia stato tempestivamente presentato il progetto di Piano Attuativo, le previsioni di P.G.T. sono sospese dai Comuni sino all’esito dell’adeguamento del P.G.T. alle indicazioni regionali e provinciali, con la verifica di compatibilità delle previsioni con le prescrizioni.

In base a quanto affermato nella sentenza, in questo scenario, “la potestà pianificatoria dei Comuni subisce una duplice conformazione, in quanto, da un lato, non è possibile programmare un nuovo consumo di suolo e, dall’altro, non è possibile cancellare i Piani Attuativi previsti dal P.G.T., giustificando tale scelta con l’incremento di consumo di aree agricole e aree libere.”

I Piani Attuativi già previsti, di cui sia stato tempestivamente presentato il progetto, non possono esser considerati un ostacolo al raggiungimento delle finalità della l.r. 31/2014 e, pertanto, sono esclusi dal raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del consumo di suolo.

Nel caso del Comune di Brescia, inoltre, con l’entrata in vigore della l.r. 31/2014, cambia, rispetto al PGT previgente, il percorso di approvazione del programma triennale degli interventi di trasformazione urbanistica, che è definito dalla graduatoria dei progetti tempestivamente presentati dai proprietari interessati.

Decorso il termine del 2 giugno 2017, previsto dalla l.r. 31/2014, l'Amministrazione è tenuta a formare una graduatoria e a stabilire con analitica motivazione il numero dei Piani Attuativi immediatamente attivabili, rinviando alla scadenza del triennio l'individuazione del numero degli ulteriori Piani Attuativi attivabili tra quelli presenti in graduatoria.


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Tags: Urbanistica