Urban Foro - Silenzio assenso inapplicabile per titoli edilizi in deroga

La possibilità che il silenzio del Comune sulla richiesta di un titolo edilizio sia interpretata alla stregua di un via libera ai lavori vale solo per i permessi di costruire ordinari

Suggerimento n. 137/17 del 14 marzo 2018


Il T.A.R. Piemonte, sede di Torino, con la sentenza del 27 febbraio 2018, n. 270 ha chiarito i confini di applicabilità del silenzio-assenso sulle richieste di permesso di costruire per i lavori edilizi, ribadendo il principio secondo cui il silenzio-assenso è applicabile solo al permesso di costruire ordinario.

La sentenza è l’esito di un ricorso presentato dai proprietari di un terreno, che intendevano realizzare 5 villette residenziali al posto di una serie di serre florovivaistiche abbandonate da anni, sfruttando un premio di cubatura del 10%.

A seguito del rifiuto del Consiglio Comunale, i proprietari si sono rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale, contestando la decisione tardiva del Comune, essendo decorsi quasi 21 mesi tra la data di presentazione della domanda e il provvedimento conclusivo di diniego, più del triplo di quello massimo di 180 giorni previsto dalla norma.

Il T.A.R. si oppone al ricorso, affermando che l’applicabilità del silenzio-assenso alle richieste di titoli edilizi vale solo per gli interventi edilizi in linea con le previsioni del P.R.G., da autorizzare con un “permesso di costruire ordinario", in relazione al quale l'Amministrazione si limita a verificare la conformità del progetto edilizio alla normativa di settore e alla strumentazione urbanistica vigente, attraverso un'attività sostanzialmente vincolata nei contenuti, avendo l'Amministrazione già esaurito la discrezionalità all'atto di redigere lo strumento urbanistico.

L'istituto del silenzio-assenso, come affermato nella sentenza, non è applicabile alla diversa fattispecie della richiesta di rilascio di un permesso di costruire in deroga al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, dal momento che, in tal caso, l'Amministrazione Comunale, non deve solo limitarsi a verificare la mera conformità del progetto edilizio allo strumento urbanistico vigente, ma deve valutare, innovativamente e con discrezionalità, se sussistano i presupposti di interesse pubblico per modificare lo strumento urbanistico vigente.

Tale condizione impone l'intervento dell'organo consiliare, a cui competono le scelte di tipo pianificatorio nell'Amministrazione Comunale. Quindi, per il rilascio del permesso di costruire in deroga, l'istituto del silenzio-assenso non è applicabile, perché, se così non fosse, sarebbe compromessa la valutazione degli interessi pubblici nella pianificazione urbanistica.


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Tags: Edilizia