Urban Foro – Sanatoria e norme antisismiche
Il permesso di costruire in sanatoria estingue solo la violazione delle norme urbanistiche, tra cui non rientra la disciplina delle costruzioni in zona sismica.
Suggerimento n. 420/82 del 5 settembre 2017
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza del 20 giugno 2017, n. 30654, ha affermato che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, avente un’oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la proprietaria di un’abitazione aveva avviato i lavori per realizzare un locale seminterrato, avente la struttura in cemento armato, di dimensioni pari a m 8,20 per m 7,60 e di altezza è pari a m 2,50, senza darne preavviso al competente Sportello Unico per l’Edilizia. Il Comune aveva definito l’intervento abusivo, poiché, data la localizzazione del fabbricato in zona sismica, prima dell’avvio dei lavori sarebbe stato necessario dotarsi dell’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Regionale.
Pertanto, il Comune aveva sospeso i lavori e sanzionato la proprietaria.
Il caso era già stato sottoposto al Tribunale di Cosenza che, con la sentenza del 17 settembre 2015, aveva condannato la proprietaria al pagamento dell’ammenda. Contro tale sentenza era stato proposto appello alla Corte di Appello di Catanzaro, che, con l’ordinanza del 23 novembre 2015, aveva trasmesso gli atti alla Suprema Corte di Cassazione per l'ulteriore ricorso.
Sia il Tribunale che la Cassazione hanno respinto il ricorso, affermando che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria estingue la sola violazione delle norme urbanistiche, tra cui non rientra la disciplina delle costruzioni in zona sismica.
Infatti, pur essendo autorizzato con titolo abilitativo, l’intervento edilizio non disponeva dell’autorizzazione preventiva dell’Ufficio Tecnico Regionale.
I Giudici hanno altresì affermato che un manufatto è da considerarsi terminato quando sono state ultimate le finiture interne ed esterne, in mancanza delle quali il fabbricato è ancora in costruzione, anche se abitato e con le utenze attivate.
In base ai precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, per dichiarare abusivo un edificio, i lavori devono essere ultimati e la loro ultimazione deve coincidere con la conclusione dei lavori di finitura, quali gli intonaci e gli infissi (com’è stato affermato in precedenza dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale III, 17 settembre 2014 n. 48002 e Sezione Penale III, 18 ottobre 2011, n. 39733).
Con riferimento al reato urbanistico, è da ritenersi ultimato solo l'edificio concretamente funzionale e in possesso dei requisiti di agibilità (a tal proposito, Corte di Cassazione, Sezione Penale III, 18 ottobre 2011, n. 40033), al punto che anche l'uso effettivo dell'immobile, se pure accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla permanenza di persone, non è da considerare quale condizione sufficiente per ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, qualora non risultino completati i lavori di finitura.