Urban Foro - Restauro e risanamento conservativo
La Cassazione è intervenuta sulla nozione di restauro e risanamento conservativo e ha qualificato il cambio d’uso come ristrutturazione edilizia.
Importante | Suggerimento n.357/71 del 14 luglio 2017
La Corte di Cassazione, Sezione Penale III, con la sentenza del 14 febbraio 2017, n. 6873, ha affermato che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile esistente, che si realizzi con opere edilizie, è sempre da considerare come ristrutturazione edilizia ed è quindi assoggettato a permesso di costruire.
La sentenza riguarda le opere di cambio di destinazione d'uso del Palazzo Tornabuoni a Firenze, che la Cassazione ha qualificato, a prescindere dall'entità dei lavori, come interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del Testo unico edilizia, in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
L'intervento è assoggettato al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione e se realizzato senza permesso di costruire, è un abuso edilizio non sanabile.
Sulla base di ciò il Comune di Firenze, dal 22 marzo scorso, data in cui la Procura di Firenze ha notificato la sentenza della Cassazione, ha bloccato tutti i cambi di destinazione d'uso fatti con Scia e relativi a immobili ricadenti in zone in cui le previsioni degli strumenti urbanistici consentono unicamente la realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo vietando quelli di ristrutturazione edilizia.
In risposta a tale sentenza della Corte di Cassazione, la legge 21 giugno 2017, n. 96, vigente dallo scorso 24 giugno 2017, ha modificato la definizione di restauro e risanamento conservativo di cui al DPR 380/2001, determinando e includendo in tale categoria il cambio delle destinazioni d'uso, purché compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell’immobile e conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.
Quindi gli interventi di restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso sono autorizzabili mediante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.