Urban Foro - Responsabilità penale in caso di abuso edilizio

La Corte di Cassazione si esprime sul raggio di azione della responsabilità penale in caso di abuso edilizio e sull’estinzione della prescrizione dell’ordine di demolizione

Suggerimento n. 269/28 del 23 maggio 2019


La Corte di Cassazione pone il principio di diritto per cui solo in caso di totale difetto della presenza degli elementi di reato, è da escludere la responsabilità penale del costruttore.

È importante quanto afferma la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 28 marzo 2019, n. 13608, secondo cui, per escludere la responsabilità degli illeciti deve esserci un’evidente mancanza dei fatti di reato.

La sentenza tratta della contestazione di illeciti edilizi per opere realizzate senza le prescritte autorizzazioni edilizie e paesaggistiche.

La Corte di Cassazione ha confermato quanto era già stato sostenuto dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza 18 maggio 2018, che, in accoglimento della sentenza del Tribunale di Salerno del 6 luglio 2016, ha dichiarato di non doversi procedere sia nei confronti dei reati edilizi per opere realizzate senza le prescritte autorizzazioni sia nei confronti dei reato di mancata autorizzazione paesaggistica.

Secondo la Corte di Appello di Salerno, infatti, i reati edilizi, di cui all’art. 44 del D.P.R. 380/2001, sono da considerarsi estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria, mentre i reati paesaggistici, di cui all’art. 181 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla mancata autorizzazione paesaggistica, sono da considerarsi insussistenti, poiché estinti per prescrizione.

Per ciò che concerne le opere in cemento armato, la mancata presentazione delle autorizzazioni avrebbe dovuto essere oggetto di una sentenza di assoluzione, in quanto le opere non sarebbero mai state realizzate.

È stata altresì sostenuta la mancanza dell’elemento psicologico del reato edilizio, di cui all’art. 29 del DPR 380/2001, che esclude la responsabilità del direttore lavori qualora abbia contestato ad altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire.

I magistrati delineano i limiti della responsabilità penale in caso di reati edilizi, sostenendo che è da accertare in modo inequivoco l’esistenza di elementi per la configurabilità del reato, sia per l’aspetto oggettivo, quale il compimento dell’abuso, sia per l’aspetto soggettivo, costituito dal dolo o quanto meno dalla colpa, affinché il reato sia sanzionabile.

Ciò in applicazione di un orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 35490 del 28 maggio 2009) secondo cui la pronuncia assolutoria dei reati penali è consentita al giudice solo quando emergano dai fatti le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione dello stesso e la sua rilevanza penale.

Tale preclusione all’azione penale si giustifica sia per la non agevole procedura di valutazione politica che comporta la richiesta, sia per la rilevanza degli interessi lesi dai reati commessi per i quali la richiesta è prevista come condizione di procedibilità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28 marzo 2019, n. 13608, ha sottolineato come le risultanze della documentazione esibita e le prove testimoniali assunte abbiano evidenziato una condotta che non configura un reato, poiché carente della volontà di realizzare gli illeciti, a cui consegue la esclusione della partecipazione dell’imputato ai reati.


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Tags: Edilizia