Urban foro - realizzazione di parcheggi in deroga

L’autorizzazione di parcheggi in deroga della legge Tognoli non esime dal titolo edilizio e vieta la realizzazione di parcheggi al piano terreno sopraelevando l’edificio.

Suggerimento n. 158/19 del 23 marzo 2018


La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 15 gennaio 2018, n. 1488, ha affermato che l'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 recante le “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate”, che consente ai proprietari, previa dichiarazione di inizio di attività, di realizzare i parcheggi pertinenziali nel sottosuolo o al piano terreno delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, non esclude la necessità dei prescritti titoli abilitativi edilizi quando la realizzazione di parcheggi implichi aumenti volumetrici e, soprattutto, non ammette la "traslazione" della cubatura utilizzata per la costruzione del parcheggio pertinenziale, allo scopo di dar vita a una sopraelevazione del fabbricato originario, aumentandone l'impatto volumetrico e l'aspetto.

Con l'enunciazione di tale principio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva assolto i proprietari di un fabbricato, composto da un piano e da un sottotetto, ai quali erano stati contestati i reati relativi all’esecuzione di lavori in difformità e in assenza di permesso di costruire (articoli 29 e 44, comma 1, lettera b del D.P.R. 380/2001), per aver eseguito un intervento di ristrutturazione consistente nella realizzazione di un garage al piano terreno, nell’elevazione di un piano e nella trasformazione del sottotetto in mansarda abitabile, con conseguente innalzamento del fabbricato.

L'articolo 9 della legge 122 del 1989, la cosiddetta "legge Tognoli", come modificato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, consente ai proprietari di immobili di realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, i parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, previa segnalazione certificata di inizio attività.

Il Tribunale di Firenze aveva qualificato il box "vano tecnico", stabilendo che la sopraelevazione del sottotetto, comportante la realizzazione di un nuovo piano e una maggiore altezza del fabbricato, sarebbe stata assentibile tramite Denuncia di Inizio Attività, in quanto il nuovo volume derivava dalla traslazione del volume del precedente piano terra trasformato in autorimessa.

Si tratta di una tesi che la Corte di Cassazione ha respinto partendo dal presupposto che l'articolo 9 della legge 122/1989 non consente di realizzare aumenti volumetrici (Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 26 febbraio 2013, n. 26080).

È altresì da considerare l'impossibilità di qualificare vano tecnico il box, in quanto i vani tecnici sono solo i locali strettamente necessari a contenere la sistemazione delle parti degli impianti tecnici che non possono trovare allocazione nel corpo dell'edificio (serbatoi idrici, extra corsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda).

La sentenza conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'articolo 9 della legge Tognoli non ammette deroghe, fermo restando che sulla stessa linea è la giurisprudenza amministrativa. L’applicazione di tale articolo è stata esclusa ai parcheggi pertinenziali parzialmente interrati (sentenza TAR Campania, sede di Napoli, n. 1904/2014 e Consiglio di Stato, sentenze n. 4234/2011 e n. 2185/2012).


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Edilizia