Urban foro - Permesso di costruire in deroga in interventi privati

È ammesso il permesso di costruire in deroga qualora l’intervento privato assuma la finalità di riqualificare le aree degradate, mantenendo le destinazioni tra loro compatibili e complementari.

Suggerimento n. 481/67 del 24 ottobre 2018


La natura privata di un intervento non è di ostacolo all’individuazione di un interesse pubblico, secondo quanto afferma il T.A.R. Piemonte, Sezione II, con la sentenza del 18 settembre 2018, n. 1028.

Il Tribunale Amministrativo piemontese, chiamato a giudicare la legittimità di un provvedimento di diniego da parte di un Comune, avente a oggetto la richiesta di un permesso di costruire in deroga (ai sensi dell’art. 5 della Legge 106/2011 di conversione del Decreto Legge 70/2011), ha affermato che l’interesse del privato ad attuare un intervento costruttivo assume un rilievo pubblicistico nella misura in cui consente di razionalizzare e di riqualificare le aree urbane degradate, con l’unico limite che si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari.

Il principio affermato dal T.A.R. è in linea con quanto stabilito da un precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza del Consiglio di Stato n. 1767/2014), secondo cui il rilascio del permesso di costruire in deroga è ammesso solo se la zona interessata dall’intervento edilizio presenti le caratteristiche di un’area urbana degradata e soddisfi l’interesse pubblico tipizzato della riqualificazione di tali aree.

A ciò consegue che spetta all’operatore dimostrare che l’intervento per cui si chiede la deroga alla strumentazione urbanistica riqualifichi un’area degradata, fermo restando che la valutazione sulla sussistenza di tali presupposti è rimessa al consiglio comunale.

Il Decreto Legge 70/2011 convertito nella Legge 106/2011, è stato il primo provvedimento legislativo che, per alcune tipologie di interventi ha previsto l’utilizzo dell’istituto del permesso di costruire in deroga per le costruzioni private e ha introdotto a livello statale delle misure volte a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione urbana, anche con interventi di demolizione e ricostruzione con la previsione di: incrementi volumetrici; delocalizzazione delle volumetrie in altre aree; modifiche delle destinazioni d’uso; modifiche della sagoma.

In particolare, all’art. 5 del D.L. n. 70 del 2011, convertito nella legge 106/2011, si afferma che al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, è ammesso il rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari.

Secondo il T.A.R. Piemonte, il riferimento all’esistenza di funzioni eterogenee o di tessuti edilizi disorganici o incompiuti o di edifici a destinazione non residenziale dismessi, in via di dismissione o da rilocalizzare, non individua i presupposti autonomi per il rilascio di un permesso di costruire in deroga, ulteriori rispetto a quelli costituiti dalla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e dalla riqualificazione di aree urbane degradate, ma intende unicamente esemplificare gli specifici contesti urbani degradati in cui la norma trova applicazione.

Sulla base di tale considerazione, la norma si applica agli edifici dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, soltanto ove ricadenti in aree degradate.

Il T.A.R. Piemonte ha aggiunto che il D.L. 70/2011 si limita a individuare i presupposti in presenza dei quali l’Amministrazione può rilasciare eccezionalmente un permesso di costruire in deroga alla vigente strumentazione urbanistica.

L’ente locale non è obbligato ad accogliere qualsiasi richiesta di edificazione presentata da privati in deroga al vigente strumento urbanistico, per il solo fatto che consenta di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e di riqualificare aree urbane degradate.


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Tags: Edilizia